Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate (esplicitato con la risposta a interpello n. 454/E/2022) per fruire della disciplina transitoria sui dividendi sarebbe necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

 

La delibera e la distribuzione dei dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

  • con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
  • formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
  • deliberate entro il 2022;

consente di applicare la previgente disciplina che consente, in caso di partecipazioni qualificate, una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all’anno di formazione delle riserve.

Proprio su questo punto è intervenuta l’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell’anno (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata), secondo l’Amministrazione finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.

Dal 2018 tassazione al 26% per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate
Disciplina transitoria con riferimento a:
Utili ante 2018 Delibera entro 31 dicembre 2022
Secondo l’Agenzia: distribuzione entro 31 dicembre 2022

 

L’interpretazione dell’Agenzia è ritenuta errata in quanto eccedente il contenuto della norma.

Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, costituisce elemento di cautela per evitare possibili contestazioni future il fatto di procedere in tal senso entro il 31 dicembre 2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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