Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023, ha reso noto che, a decorrere dall’8 maggio 2023, sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per l’anno 2023. Pertanto, a partire da tale data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’Inps e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.

Si ricorda che l’ISCRO è stata istituita dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ed è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.

Per poter fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’Istituto.

Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, L. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023: pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2023 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per l’anno 2022; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’articolo 1, comma 389, L. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Inps; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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