L’articolo 3-bis, D.L. 59/2019, c.d. “Decreto cultura e sport” ha apportato importanti modifiche all’articolo 57-bis, D.L. 50/2017 con il quale era stato introdotto lo specifico credito d’imposta c.d. “bonus pubblicità”.

Prima di occuparci delle novità ripercorriamo la normativa di riferimento.

Il bonus pubblicità, erogato sotto forma di credito di imposta e soggetto alla normativa de minimis, è riconosciuto alle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile e iscrizione ad un Albo professionale che sostengano spese pubblicitarie in un dato periodo di imposta.

Sono agevolabili le spese di acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate su stampa periodica, quotidiani sia nazionali che locali (anche “on line”) ed emittenti televisive o radiofoniche locali.

È necessario tuttavia che l’investimento pubblicitario abbia carattere incrementale, ovvero che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato nell’esercizio precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Con riferimento ai mezzi pubblicitari occorre notare che la normativa richiede con riferimento alle emittenti radiofoniche e/o televisive locali, che queste siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), L. 249/1997, come anche che le testate editoriali siano iscritte presso il competente Tribunale e siano dotate di un direttore responsabile.

Esclusioni Sono escluse dalle spese agevolabili le televendite di beni e servizi, i servizi di pronostici, giochi e scommesse con vincite di denaro, i servizi di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo.

Novità D.L. 59/2019

Come detto in premessa il Decreto Cultura e sport ha introdotto importanti novità, in particolare:

– ha reso definitivo il credito che quindi oggi esiste a regime;

– ha definito una misura unica del credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, – ha introdotto il termine del 31 ottobre p.v. per prenotare il credito 2019 presentando telematicamente l’apposita “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” così come definita dal provvedimento 31.7.2018 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (sulla comunicazione torneremo in calce alla presente informativa).

Considerato quanto detto il credito d’imposta spettante è determinato calcolando il 75% dell’incremento nell’investimento.

Esempio  
Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2018 euro 10.000 Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2019 euro 25.000 Differenza 25.000-10.000 = 15.000 Credito di imposta 15.000*75% = 11.250

Al fine della determinazione delle spese su cui determinare il credito occorre basarsi sul principio di competenza, principio che per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell’articolo 109, Tuir, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il sostenimento delle spese deve inoltre essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

Utilizzazione del credito

L’utilizzazione del credito potrà avvenire solo in compensazione e dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus. La compensazione dovrà effettuarsi con il modello F24 e utilizzando il codice tributo 6900.

Il credito non è cumulabile, per le medesime spese, ad altre agevolazioni.

Presentazione delle istanze a regime e per il 2019

In merito alla comunicazione per la richiesta del bonus, l’articolo 5, D.P.C.M. 90/2018 ha previsto che le aziende dovranno presentare l’istanza tra il 1.3 e il 31.3 di ciascun anno utilizzando l’apposito modello sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Diversamente per il 2019, come già affermato, l’istanza telematica andrà presentata entro il 31 ottobre.

L’istanza contiene l’indicazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, del costo complessivo degli investimenti per l’anno e per il precedente al fine di stabilire l’incremento.

Deve essere presentata, inoltre, una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 da trasmettersi nel mese di gennaio 2020.

Istanza di prenotazione per il 2019 entro il 31/10/2019
Istanza di prenotazione per successive annualità 1/3 – 31/3 dell’anno
Rendicontazione dell’investimento 1/1 – 31/1/2020

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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