rischioSi è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della “mono committenza”, ossia la valutazione delle presunzioni introdotte dalla L. n.92/12 (“Legge Fornero”) per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo.ù

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella Circolare n.32/12 che la ratio della disposizione introdotta nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita Iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, del lavoro subordinato.

I soggetti interessati e la natura della presunzione

Secondo quanto disposto dalla Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:

  1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
  2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
  3. presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

 

Durata della collaborazione Per il primo requisito il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014.
Corrispettivo Per il secondo requisito rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate (anche se non incassate, non rilevando eventuali somme percepite quali lavoro subordinato, lavoro accessorio o redditi di altra natura).
Postazione fissa Per il terzo requisito la postazione può anche non essere ad uso esclusivo.

 

Sono previste normativamente delle esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:

  • la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.1, co.3 L. n.233/90. Il minimale annuo in questione è pari per il 2014 a 15.516 euro, che moltiplicato per 1,25 determina un reddito annuo minimo pari a 19.395 euro.

 

Le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza.

 

In caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Si tratta di una presunzione “semplice”, che comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del committente.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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