Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2018. L’acconto può essere determinato con 2 differenti metodologie:
- metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;
- metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo inviando apposita comunicazione allo Studio. |
In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:
- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo di imposta 2017, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2018. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2018, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).
Cedolare secca
La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef mentre cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
Compensazione
Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).
Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità. |
Infine va sottolineato l’obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente – di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:
Tipologia di F24 | Modalità di presentazione | |
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva | ||
F24 con compensazione a saldo zero | Entratel o Fisconline | |
Regola valida per i titolari di partita Iva | ||
F24 con compensazione e saldo a debito | Entratel o Fisconline | |
Regola valida per i privati | ||
F24 senza compensazione e saldo a debito | Libera (anche cartacea) | |
F24 con compensazione e saldo a debito | Entratel o Fisconline Home banking convenzionati |
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.