Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, come noto è stato riconosciuto un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il I trimestre 2023 e per il II trimestre 2023.

Nel presente approfondimento si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore.

Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

 

I contributi per i rincari di energia per il I trimestre e il II trimestre 2023

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% (I trimestre) e al 10% (II trimestre) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel primo e nel secondo trimestre 2023.

Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia del trimestre precedente quello per cui si conteggia il credito abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore I trimestre 2023 Incremento del 30% della componente energetica nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019 35% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non energivore II trimestre 2023 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019 10% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

 

I contributi per i rincari di gas naturale per il I trimestre e il II trimestre 2023

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% (I trimestre) e al 20% (II trimestre) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel I e nel II trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale del trimestre precedente quello per cui si conteggia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore I trimestre 2023 Incremento del 30% del gas consumato nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019 45% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non gasivore II trimestre 2023 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019 20% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 e non possono essere richiesti a rimborso. In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta possono essere ceduti secondo le modalità previste dai provvedimenti n. 116285/2023 e n. 237453/2023 dell’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: vanno utilizzati i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

  • codice tributo 7011: credito di imposta energia primo trimestre 2023;
  • codice tributo 7013: credito di imposta gas primo trimestre 2023;
  • codice tributo 7016: credito di imposta energia secondo trimestre 2023;
  • codice tributo 7018: credito di imposta gas secondo trimestre 2023.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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