L’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

  • dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • dai contribuenti assoggettati all’IRES entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente (“Correttiva nei termini”).

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

  Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l’esercizio 2024, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’IVIE e all’IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2024.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.

  Si ricorda che diversamente dal primo anno di introduzione del CPB, quest’anno, per le adesioni 2025-2026, mentre il termine di trasmissione dei dichiarativi è il 31 ottobre 2025, l’adesione al concordato è terminata lo scorso 30 settembre 2025. Per esprimere l’adesione 2025-2026 era possibile utilizzare 2 diverse modalità: a. trasmissione della dichiarazione dei Redditi integrale, con allegato modello ISA e modello CPB compilato e sottoscritto; b. trasmissione del solo modello CPB in allegato al frontespizio del modello Redditi (casella CPB compilata con codice 1). Trascorso tale termine l’adesione sarà impossibile.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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