Con la recente risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili non fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

Si ricorda che l’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Æ Tale comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall’articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%). L’omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013), seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

Le regole per il periodo d’imposta 2018

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l’effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it, e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019. Non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

L’Agenzia delle entrate condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico e fa presente che gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione per il recupero edilizio sono stabiliti dall’articolo 4, D.M. 41/1998, che reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.

La perdita del diritto alla detrazione non è prevista nemmeno dall’articolo 16, D.L. 63/2013 e pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, l’Agenzia delle entrate afferma con la citata risoluzione n. 46/2019 che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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