Con l’inizio del “periodo dichiarativo” ovvero la compilazione dei modelli di dichiarazione riguardanti l’anno d’imposta 2020, si apre anche la stagione degli Isa, quegli indicatori sintetici di affidabilità fiscale giunti oramai alla terza edizione che hanno rimpiazzato l’ultraventennale disciplina dei precedenti studi di settore.
In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 148 del DL 34/2020, che ha introdotto la possibilità di individuare ulteriori cause di esclusione dagli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in data 2 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto con il quale il Mef ha introdotto le seguenti fattispecie soggettive:
Nuove cause di esclusione (con obbligo di compilazione del modello Isa)
|
Successivamente, con un nuovo Decreto del Mef datato 30 aprile 2021 sono state individuate ulteriori fattispecie di esclusione dall’applicazione degli Isa, questa volta riconducibili a specifici codici di attività Ateco riportati nell’allegato 12 del citato D.M..
L’aspetto operativo che va rimarcato con riferimento a questi nuovi casi di “esclusione” dall’applicazione degli Isa è, tuttavia, la previsione da parte dei contribuenti dell’obbligo di compilazione del modello, nonostante allo stesso venga sostanzialmente assegnata una valenza “statistica”.
Accanto a questo onere di compilazione del modello si aggiunge, purtroppo, un ulteriore elemento negativo rappresentato dalla impossibilità in questi casi di poter accedere ai benefici del cosiddetto “regime premiale” in caso di “buona pagella Isa” (si rimanda, a questo proposito, alla specifica informativa pubblicata nel precedente numero di maggio), attesa la sostanziale irrilevanza dei dati evidenziati nei modelli che condurranno, verosimilmente, ad un esito di incalcolabilità del software ISA2021.
Compilazione semplificata per le nuove esclusioni
Con la recentissima circolare 6/E del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato al paragrafo 3.2 che i soggetti interessati dalle nuove cause di esclusione dovute al Covid-19 in precedenza descritte potranno evitare di acquisire dal cassetto fiscale i dati storici “precalcolati”, limitandosi quindi alla sola compilazione del modello Isa. |
Oltre ai descritti elementi di novità nella disciplina degli Isa riferiti alla stagione 2020, possiamo osservare che nella disciplina Isa sono comunque presenti ulteriori situazioni di esclusione in relazione alle quali occorre distinguere tra:
-
quelle che comunque comportano un obbligo di compilazione ancorché “statistico (al pari delle descritte esclusioni determinatesi a seguito dell’emergenza Covid)
-
quelle che al contrario determinano un esonero pressoché “totale” che coinvolge non solo l’esito del software di calcolo ma anche la compilazione del modello stesso.
Vediamo, quindi, di distinguere le ipotesi che integrano le 2 fattispecie.
Cause di esclusione senza obbligo di compilazione del modello Isa
|
Tra le categorie sopra elencate merita un ulteriore approfondimento l’ipotesi dei “contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività” posto che in essa potrebbero trovare spazio le ipotesi più diversificate. Infatti, nelle “Istruzioni Parte Generale” alla compilazione dei modelli ISA2021 viene riportata una elencazione che si precisa essere “a titolo esemplificativo” e che, quindi, può certamente essere integrata da altre fattispecie ritenute in condizioni di normale svolgimento dell’attività.
Esemplificazioni di casi di non normale svolgimento dell’attività
|
Altre cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello Isa
|
Relativamente ai contribuenti multiattività in precedenza elencati le “Istruzioni Parte Generale” alla compilazione dei modelli ISA2021 precisano che l’esclusione dal calcolo col software ISA2021 (pur con l’obbligo di compilazione del modello) riguarda solo i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività “non prevalenti” (comprensive delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa) superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Al fine di verificare questa condizione occorre compilare il relativo prospetto nel quale indicare:
-
al rigo 1, il codice Isa e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell’Isa afferente all’attività prevalente;
-
al rigo 2, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall’attività secondaria (è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell’Isa per cui si presenta il modello);
-
al rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (si tratta degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto, dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici, la riscossione di bollo auto, canone rai e multe);
-
al rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.
Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli Isa nei casi in cui, nei decreti ministeriali di approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari. Gli Isa per i quali sono previste tali particolarità sono: BD12U, BG36U; BG37U; BG44U; BG54U; BG60U; BM13U; BM80U; BM85U.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.