L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

 

Novità

Tra le novità che interessano l’adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

  • nuove scadenze;
  • esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile (e non più entro il 31 marzo) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art.4, co.6-quinquies, D.P.R. 322/1998, come modificato dall’art.4, D.Lgs. 81/2025).
Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 vige l’esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi. Il mancato invio telematico entro i termini è soggetto ad una sanzione di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo.

 

In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 figurano le misure a favore dei lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Termini

La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:

  1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026).

Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

 

La CU 2026 in sintesi

Adempimento Scadenza
Invio CU all’Agenzia delle entrate (esclusi autonomi) 16 marzo 2026
Invio “CU autonomi 30 aprile 2026
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

– frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

– quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

– CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  1. dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;

– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Con circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

 

Share Button