Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all’azienda al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.
| Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono, infatti, in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva. |
Il credito di imposta è applicato al costo di acquisizione dell’investimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’interconnessione.
| Certezza del beneficio | Æ | Interconnessione |
Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:
- metodo diretto;
- metodo indiretto.
Metodo indiretto
Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.
Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.
| ESEMPIO |
A settembre 2025 la Dimeglio Srl ha acquistato un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese: il credito d’imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000 euro.
L’aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.
In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.
- Alla ricezione della fattura del fornitore:
| Diversi | a | Debiti verso fornitori | 12.200 | |
| Immobilizzazioni materiali | 10.000 | |||
| Erario c/Iva | 2.200 |
- All’atto della interconnessione:
| Credito d’imposta investimenti | a | Contributo conto impianti | 2.000 |
- Alla fine dell’esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):
| Ammortamento immobilizzazioni | a | Fondo ammortamento immobilizzazioni | 650 |
- Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:
| Contributo conto impianti | a | Risconti passivi | 1.870 |
Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto non è collegata all’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.
| Nel caso di beni acquisiti mediante la sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria il metodo da utilizzare contabilmente è solamente quello indiretto, grazie al quale la quota di competenza del contributo va rilevata in ogni singolo esercizio e segue la durata contrattuale. |
Metodo diretto
Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.
Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.
In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.
- All’arrivo della fattura del fornitore:
| Diversi | a | Debiti verso fornitori | 12.200 | |
| Immobilizzazioni materiali | 10.000 | |||
| Erario c/Iva | 2.200 |
- All’atto della interconnessione:
| Credito d’imposta investimenti | a | Immobilizzazioni materiali | 2.000 |
- Alla fine del primo esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):
| Ammortamento immobilizzazioni | a | Fondo ammortamento immobilizzazioni | 520 |
Aspetti fiscali
Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale, correlato alla durata dell’ammortamento o del contratto di leasing, diverso rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta.
Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. Il credito di imposta va, inoltre, indicato nel quadro RU del modello Redditi riferito al periodo di imposta di maturazione.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
