La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall’art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1 Contenuto
Commi 3 e 4 Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene modificato l’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l’aliquota IRPEF dal 35% al 33%.

Il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell’art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall’art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11, D.L. n. 149/2013;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.

Commi 5 e 6 Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Viene innalzata di 500 milioni di euro, per gli anni 2026 e 2027, la dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 450, Legge n. 197/2022, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. A tal fine, con Decreto MASAF, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il MEF, saranno ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.

Commi 7 e 12 Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Con l’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Ai fini dell’accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti le imposte sostitutive, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Commi 8 – 12 Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità

In via transitoria viene modificata la disciplina relativa ai lavoratori dipendenti privati dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. In particolare, per gli anni 2026 e 2027 è stabilita la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva a 1 punto percentuale, nonché l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi.

Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico, ricettivo e termale, è introdotta un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 15%.

Anche in questo caso, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Comma 13 Riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

Viene estesa anche al 2026, la previsione di cui all’art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025, per cui i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, a esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile.

Comma 14 Disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

Intervenendo sull’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Comma 15 Misure in favore delle imprese del settore agricolo

Intervenendo sull’art. 1, comma 44, secondo periodo, Legge n. 232/2016, viene esteso anche per il 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che tali redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

– fino a 10.000,00 euro, 0%;

– oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;

– oltre 15.000,00 euro, 100%.

Comma 16 Tassazione impianti fotovoltaici a terra

Viene ampliata la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, determina il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.

In particolare, viene modificato l’art. 5, comma 2-quater, D.L. n. 63/2024, prevedendo che la tassazione in base alle regole ordinarie del reddito di impresa si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui sopra.

Comma 17 Locazioni brevi

Viene modificato l’art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

Commi 18 – 21 Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Tale misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Infine, è previsto che il sostituto d’imposta compensi il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Comma 22 Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Vengono prorogate per tutto l’anno 2026 le misure di detrazione fiscale previste fino all’anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus).

Viene, inoltre, prorogato per l’anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. bonus mobili.

Comma 24 Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota 5 per mille

Con decorrenza dal 2026, viene innalzata a 610 milioni di euro annui la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF.

Commi 25 e 26 Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Viene modificato l’art. 24-bis, comma 2, primo periodo, TUIR, elevando da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta forfettaria sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione.

Viene, inoltre, elevato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

Tali novità si applicano in riferimento ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43, c.c., a decorrere dal 2026.

Comma 27 Condizioni di accesso al regime forfetario

Intervenendo sull’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l’accesso al regime forfettario, è pari a 35.000 euro.

Comma 28 Criptovalute

Viene implementato l’art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies), comma 1, dell’art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114.

Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Commi 29 – 31 Imposta sulle transazioni finanziarie

Con effetto sui trasferimenti e operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono apportate alcune modifiche alla c.d. Tobin tax, prevedendo, nello specifico, l’aumento dell’aliquota con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, che passa allo 0,4%, e alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, che passa allo 0,04%.

Commi 32 – 34 Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

Viene previsto che con D.M. saranno determinati i nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell’ISEE, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Commi 35 – 40 Assegnazione agevolata beni ai soci

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022.

Ambito soggettivo

La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a..

Ambito oggettivo

Sono agevolate le seguenti operazioni:

a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni:

– beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR;

– beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa;

b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.

Qualità del socio

È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura:

– dell’8%; ovvero

– del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Beni immobili

È prevista la possibilità, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR, o, in alternativa, ai sensi di quanto sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori.

 

 

Costo fiscale azioni o quote

Viene stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, TUIR. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Imposta di registro

Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Versamento imposta sostitutiva

Le società devono versare:

– il 60% entro il 30 settembre 2026;

– la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Comma 41 Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali

Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

– i beni sono posseduti al 30 settembre 2025;

– le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente.

Infine, è previsto che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2026.

Commi 42 e 43 Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

Viene integralmente sostituito il comma 4 dell’art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze:

– derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;

– realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Commi 44 e 45 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10%.

L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Si applicano le disposizioni del D.M. 27 giugno 2025 con cui sono definite le modalità di attuazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, avente a oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Commi 46-50 Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso

Vengono apportate alcune modifiche con il fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 1° agosto 2025, in modo da allineare il trattamento fiscale, ai fini IRAP, dei dividendi infra-UE o SEE percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

Viene modificato l’art. 6, D.Lgs. n. 446/1997, introducendo il nuovo comma 6-bis, con la conseguenza che i dividendi provenienti da società o enti residenti, o localizzati, in uno Stato membro UE, o aderente allo Spazio economico europeo (SEE), con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, non concorrono a formare, per la società ricevente, il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati al Conto economico, in quanto esclusi nella misura del 95% del loro ammontare.

Tale disposizione trova applicazione a condizione che:

1. sussistano i requisiti indicati all’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973:

– detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale delle società che distribuiscono utili;

– le società che distribuiscono utili rivestono una delle forme previste nell’Allegato I, Parte A, Direttiva 2011/96/UE;

– le società che distribuiscono utili risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione Europea;

– le società che distribuiscono utili sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella Direttiva 2011/96/UE;

– la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno 1 anno;

2. sia verificata la condizione di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR, ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Viene modificato il successivo art. 7, D.Lgs. n. 446/1997, stabilendo che i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che soddisfano le medesime condizioni indicate sopra, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2025, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Con riferimento ai periodi d’imposta anteriori, invece, è possibile presentare, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5% dei dividendi che hanno concorso a formare, ai sensi degli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/1997, il valore della produzione netta.

È riconosciuta la possibilità di richiesta di rimborso, previa presentazione della relativa istanza all’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti per i quali, al 1° gennaio 2026, è ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento. Sono fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla medesima data del 1° gennaio 2026.

Ai soggetti che presentano istanza di rimborso, è riconosciuta la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con l’imposta sostitutiva. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito è ammesso dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

All’utilizzo del credito non si applicano i seguenti limiti:

– divieto di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali e accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro;

– divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

– limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione per il rimborso e il suo utilizzo.

Commi 51 – 55 Modifica disciplina dei dividendi

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali

Viene novellato l’art. 58, comma 2, TUIR, con l’obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all’art. 87, TUIR, con l’ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.

Viene novellato anche il successivo art. 59, TUIR, stabilendo quale regola generale che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14%.

Nello specifico, il nuovo comma 1-bis, lett. a) e b), comporta l’applicazione del regime di esclusione agli utili relativi a:

– una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

– titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5% del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES

Viene novellato l’art. 87, TUIR, modificando il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% (c.d. regime PEX) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.

Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Viene sostituito il comma 3 dell’art. 87, TUIR, prevedendo che l’esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3, TUIR, relativamente:

– alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;

– ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, di valore non inferiore a 500.000 euro;

– ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR.

Viene novellato anche l’art. 89, commi 2 e 3, TUIR, definendo il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.

Modificando il comma 2 viene stabilita quale regola generale che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lett. a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95% del loro ammontare.

Inoltre, è previsto che la medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lett. b) del nuovo comma 2.1.

Il nuovo comma 2.1, lett. a) e b), prevede che il regime di esclusione si applica agli utili relativi:

– a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), 2, c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

– ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Analogamente, vengono apportate modifiche anche al comma 3 dell’art. 89, TUIR.

Più precisamente, modificando il primo periodo, è previsto che l’esclusione pari al 95% dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

– agli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

– alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR.

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3, viene previsto che sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

– gli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR;

– le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR.

In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma 3, TUIR, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a).

Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l’ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5% (valore fiscale non inferiore a 500.000 euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50%, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i criteri di cui all’art. 47-bis, TUIR, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a), art. 47-bis, TUIR. In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Infine, sostituendo la lett. a) nel comma 3-bis dell’art. 89, TUIR, è stabilito che l’esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. a) e b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109, TUIR.

Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi

L’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973, viene sostituito prevedendo che la ritenuta dell’1,20%, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:

– sono soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai Decreti emanati ex art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996;

– sono residenti negli Stati di cui sopra;

– tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;

– qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, viene modificata la disposizione contenuta nell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025, con la disposizione sostituita al comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Decorrenza e modalità di calcolo dell’acconto

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sempre dal 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:

– plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’art. 73, TUIR;

– plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR;

– proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).

Infine, in merito al criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), applicando il c.d. criterio storico, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Commi 56 – 58 Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese

È introdotta, per gli intermediari finanziari, una deroga al regime di deducibilità integrale nell’esercizio di rilevazione contabile delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’art. 106, comma 3, TUIR, e dell’art. 6, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 446/1997. Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese, di cui all’IFRS 9 (c.d. Expected loss model o ECL), sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi.

La disciplina di trasformazione in credito d’imposta, di cui al D.L. n. 225/2010, non è applicabile alle attività per imposte anticipate (c.d. Deferred Tax Assets – DTA) iscritte in bilancio a seguito del differimento (in 4 quote costanti dell’importo diviso in quinti) della deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela, rilevate nei bilanci degli esercizi dal 2026 al 2029, a seguito dell’applicazione della nuova disposizione. Più precisamente, le nuove DTA sulle perdite attese da IFRS 9, che saranno rilevate nei bilanci degli esercizi interessati, non possono formare oggetto di trasformazione in credito d’imposta nelle seguenti ipotesi, contemplate dall’art. 2, D.L. n. 225/2010:

– trasformazione in presenza di perdita civilistica;

– trasformazione in presenza di perdita fiscale;

– trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo; e

– trasformazione in caso di liquidazione volontaria.

Conseguentemente, tali DTA non rilevano ai fini della differenza di cui all’art. 11, comma 2, D.L n. 59/2016, da considerare nel calcolo del c.d. canone DTA, che gli intermediari finanziari sono eventualmente tenuti a pagare, con cadenza annuale, per il mantenimento della disciplina di trasformazione in credito d’imposta.

Infine, viene stabilito che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui sopra.

Commi 59 – 64 Imposta sui premi assicurativi

Viene stabilito che l’art. 1-bis, comma 1, Legge n. 1216/1961, si interpreta nel senso che le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante citate dalla norma e, di conseguenza, soggette all’imposta sui premi nella misura del 12,5%, non ricomprendono le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all’assistenza stradale, se il premio relativo ai suddetti rischi sia indicato in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile. Tuttavia, le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale, sono egualmente soggette all’imposta sui premi del 12,5%. Infatti, nell’Allegato A alla Legge, contenente le tariffe applicabili ai diversi schemi assicurativi, la nuova formulazione dell’art. 19 dell’Allegato A specifica che sono soggette all’aliquota del 12,5% le assicurazioni dei rischi inerenti al veicolo o al natante, anche se non sono assicurati con il medesimo contratto della RC auto, ma riguardano l’assistenza stradale o i seguenti rischi:

– contro le disgrazie accidentali e assimilate;

– contro il furto e la rapina;

– contro i danni da incendio e assimilati;

– delle spese legali;

– contro i rischi di rottura di vetri e altri oggetti fragili.

In deroga alle modalità ordinarie di versamento dell’imposta dovuta sui premi, gli assicuratori versano l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e di assistenza stradale incassati nei primi 5 mesi del 2026 entro il 30 giugno 2026.

Infine, è stabilito che le imprese di assicurazione riconoscono ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i 2/3 della maggiore imposta.

Le suddette disposizioni, esclusa la norma interpretativa che ha effetto retroattivo, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Commi 65 – 67 Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano gli IAS

Viene consentito ai soggetti che non adottano gli IAS, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Per le modalità attuative in riferimento alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano gli IAS, ovverosia le imprese di cui all’art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005, l’IVASS provvederà con proprio regolamento alla relativa definizione.

Commi 68 – 73 Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

Nell’art. 26, D.L. n. 104/2023, viene inserito il nuovo comma 5-ter, ai sensi del quale, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti passivi dell’imposta, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis. In altri termini, si considerano distribuite, e quindi sono sottoposte a tassazione, le risorse accantonate dalle banche a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 5-bis con l’applicazione dell’aliquota del 40%. Tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 385/1993.

Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, è possibile assoggettare la riserva di cui al comma 5-bis al pagamento di un contributo straordinario (anziché la possibilità di affrancare la riserva pagando un’imposta sostitutiva dell’imposta straordinaria). Tale contributo straordinario si applica alla riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione.

L’aliquota del contributo straordinario è pari al 27,5% al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33% per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo. È stabilito che anche il contributo straordinario liquidato nella dichiarazione dei redditi, relativo al periodo in cui esso è applicato, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta. I soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva, oltre all’applicazione di un’aliquota meno elevata, non pagano gli interessi.

Da ultimo, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Commi 74 e 75 Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

Viene previsto che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi, le aliquote di cui all’art. 16, comma 1-bis, lett. b) e c), D.Lgs. n. 446/1997, sono incrementate del 2% per i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 6, commi 2, 3, 4 e 9, D.Lgs. n. 446/1997. Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, e per il successivo, spetta una detrazione pari a 90.000 euro.

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui sopra.

Commi 76 – 81 Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, viene disposto il differimento parziale, ai successivi periodi d’imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tale periodo d’imposta e per i 2 successivi.

Viene ulteriormente differito il piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’art. 16, D.L. n. 83/2015, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, è disposto che la quota per cento delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES e IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (6,32%) sia parzialmente differita (per una quota pari al 3,80%), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al successivo periodo d’imposta (1,9% per periodo d’imposta). Conseguentemente, non si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all’art. 16, D.L. n. 83/2015, che resta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029.

È stabilito anche il differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’art. 1, comma 1079, Legge n. 145/2018. Più precisamente, è previsto che la quota (20,58%) deducibile, ai fini IRES e IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita (per una quota pari al 12,36%), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al successivo periodo d’imposta (6,18% per periodo d’imposta).

Analogo differimento è previsto per il piano di rientro, di cui all’art. 1, commi 1067 e 1068, Legge n. 145/2018, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, si prevede che la quota del 15,83% deducibile, ai fini IRES e IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita (per una quota pari al 9,50%), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al successivo periodo d’imposta (4,75% per periodo d’imposta).

Nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possano essere scomputate nei limiti:

– del 35% del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta 2026, quale conseguenza dei differimenti di cui all’art. 1, commi da 14 a 17, Legge n. 207/2024;

– del 42% del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta 2027.

Resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

La disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss., TUIR). Inoltre, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale di tali periodi d’imposta, deve computare in diminuzione:

a) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 35% del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi da 14 a 17, Legge di bilancio 2025, e della lett. a) del comma 4 di tale articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società;

b) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 42% del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, lett. b), come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Da ultimo, ai fini della determinazione degli acconti, IRES e IRAP, secondo il c.d. metodo storico, in conseguenza di quanto sopra:

– per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata applicando la limitazione del 35% dei maggiori imponibili, nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo;

– per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati e applicando i differimenti previsti e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo;

– per il periodo d’imposta 2028 e il successivo, non si tiene conto delle quote differite.

Commi 82 – 101 Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Perimetro oggettivo

Viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento:

– di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972; o

– di contributi previdenziali dovuti all’INPS,

con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Termini di pagamento

Il pagamento è effettuato:

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o

– in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%; inoltre, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Procedura per l’adesione

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell’agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026.

Nella dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Inoltre, sempre nella dichiarazione, indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione e della comunicazione nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Nel termine del 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

 

Determinazione somme da versare

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione prevista.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973;

g) si applica la disposizione di cui all’art. 54, D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Comunicazione importo dovuto

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Effetti su precedenti dilazioni

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Mancato o insufficiente versamento

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento,

la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessiva mente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

Ulteriori debiti definibili

È previsto che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I, Legge n. 3/2012, o della Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, D.Lgs. n. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Definizione sanzioni Codice della strada

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, dalle competenti Amministrazioni dello Stato, la definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999.

Somme legate a procedure di composizione negoziale

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Debiti relativi a precedenti definizioni agevolate

Possono essere estinti anche i seguenti debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate:

a) pur se con riferimento a essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime 3 rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio, rese ai sensi:

1. dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016;

2. dell’art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017;

3. dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018;

4. dell’art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018;

5. dell’art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1. dell’art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022;

2. dell’art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024.

 

Esclusione dei debiti da c.d. rottamazione-quater

Non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022;

b) dell’art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024.

Effetti della definizione sui bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori

A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Commi 102 – 110 Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali

Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Tale possibilità è estesa anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nel caso in cui la Legge statale preveda forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997, e all’art. 1, comma 691, Legge n. 147/2013, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Le Leggi e i regolamenti sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Commi 111 – 115 Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA

Contrasto inadempimento IVA

Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa.

In particolare, viene introdotto il nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, il cui comma 1 prevede che senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle Entrate, entro il termine di cuiall’art.57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Il successivo comma 2 stabilisce che, quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal successivo comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Le sanzioni sono quelle di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, determinate in base all’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nei termini previsti, la sanzione è ridotta a 1/3.

È escluso che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle.

Ritenuta a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa

Viene modificato l’art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che la ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di CPB, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative.

Comma 116 Contrasto alle indebite compensazioni

Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

Commi 117 e 118 Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Viene introdotta nell’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, la nuova lett. b-ter), per effetto della quale l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Le modalità di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Commi 119 – 124 Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Vengono apportate modifiche alla disciplina dell’accisa sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione.

Accisa sui tabacchi lavorati

Viene aumentato l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

– per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;

– per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;

– a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

L’importo minimo dell’accisa sui sigaretti sale a:

– 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026;

– 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027; e

– a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.

L’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), è aumentato a:

– 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026;

– 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027; e

– 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

Calcolo onere fiscale minimo per le sigarette

È stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue 2 componenti) e l’IVA, sulle sigarette è fissato con riferimento a un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

Pagamento accisa sui tabacchi lavorati

I termini per il pagamento della accisa sono:

– di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;

– entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio;

– entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre.

In quest’ultimo caso non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

Accisa c.d. prodotti heat not burn

Viene ridotto l’importo dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale. Il coefficiente è rideterminato nelle seguenti misure:

– 40,50% per l’anno 2026;

– 41% per l’anno 2027;

– 42% a decorrere dall’anno 2028.

Imposta di consumo sigarette elettroniche

Viene modificata l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig), che si si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.

Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale.

Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al:

– 18% per l’anno 2026;

– 20% per l’anno 2027;

– 22% a decorrere dall’anno 2028.

Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura:

– 13% per l’anno 2026;

– 15% per l’anno 2027;

– 17% per l’anno 2028.

Termini di pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

I termini per il pagamento dell’imposta di consumo sono:

– di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;

– entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio;

– entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre.

In quest’ultimo caso, non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

Comma 125 Differimento plastic tax e sugar tax

Viene differita l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.

Commi 126 – 128 Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni

È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Comma 129 Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante

Vengono parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri.

Sono esclusi dall’aumento i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali e viene mantenuta l’accisa ridotta per i biocarburanti.

Comma 130 Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Viene sostituito il comma 4 dell’art. 94, TUIR prevedendo che, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’art. 92, comma 5, TUIR, dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. e), TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato secondo i seguenti criteri:

– nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati;

– applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. MOT) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati.

Ne deriva che per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riguardo ai titoli non quotati (c.d. floor fiscale), ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

Viene modificato anche il successivo art. 101, TUIR, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 2, prevedendo in tal modo che per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a Conto economico.

Viene, inoltre, modificato il comma 2-bis sopprimendo il riferimento alla lett. e) dell’art. 85, comma 1, TUIR, e prevedendo quindi che la deroga rispetto alla previsione del comma 2, per i soggetti IAS/IFRS concerne esclusivamente la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c) e d), TUIR, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, TUIR, e che rilevano secondo le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis, TUIR. Ne consegue che anche per i soggetti IAS/IFRS si applicheranno, con riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa, costituenti immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dell’art. 101, comma 2, TUIR. Pertanto, il regime applicabile ai soggetti IAS/IFRS sarà analogo a quello applicabile ai soggetti OIC, fermo restando che, a tal fine, le minusvalenze assumono rilevanza fiscale qualora siano imputate a Conto economico.

Commi 131 e 132 Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

In attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui agli artt. 6 e 9, Legge n. 111/2023, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) in deroga all’art. 83, TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-ter, c.c., e a norma dell’art. 121, D.Lgs. n. 58/1998, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

b) le disposizioni di cui all’art. 95, comma 6-bis, TUIR, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103, comma 3-bis, TUIR, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’art. 166-bis, TUIR, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Le operazioni di cui sopra sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Commi 133 – 136 Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi di cui all’art. 96, TUIR, sostenuti dagli intermediari finanziari, a eccezione di quelli indicati nell’art. 96, comma 13, primo periodo, TUIR, sono deducibili nei limiti:

a) del 96% del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b) del 97% del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c) del 98% del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d) del 99% del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di cui all’art. 96, comma 13, secondo periodo, TUIR.

Da ultimo, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 446/1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui sopra.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la lett. a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lett. b);

b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la lett. b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lett. c);

c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la lett. c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lett. d);

d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la lett. d).

Comma 137 Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario

Viene introdotto il comma 2-ter nell’art. 33, D.L. n. 78/2010, prevedendo l’esclusione delle disposizioni prevedenti nel caso in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni.

 

Commi 138 e 139 Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento

Viene modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, finalizzato a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il valore normale dei beni e dei servizi il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ogni operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2026. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.

Commi 140-142 Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale

Viene modificato l’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l’esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

1) agenzie di viaggio e turismo;

2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

La novità sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Comma 144 Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Modificando l’art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.

Commi 145 e 146 Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito

Viene introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito.

In particolare, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme.

Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

Commi 153-155 Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026

Viene riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento a omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Con D.M. saranno determinate le misure attuative.

Comma 156 Lavoro occasionale in agricoltura

Viene introdotta a regime la disciplina relativa al lavoro occasionale in agricoltura.

Comma 157 Contratti di rete in agricoltura

Viene integrato l’art. 1-bis, comma 3, D.L. n. 91/2014, disciplinante i contratti di rete in agricoltura con assegnazione del prodotto a titolo originario, prevedendo che i contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto.

Commi 158-161 Assegno di inclusione

Viene soppressa la disposizione che prevede la sospensione di un mese dell’erogazione dell’assegno di inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi di ulteriori 12 mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a 18 mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di 12 mesi. Inoltre, è ridotto del 50% l’importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell’assegno di inclusione spettante.

Le norme sul riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo dell’assegno di inclusione – previsto in via eccezionale per l’anno 2025 al fine di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18, laddove siano stati ammessi, previa presentazione della domanda, all’ulteriore periodo di 12 mensilità – si applicano ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Commi 162 e 163 APE sociale

È stabilita l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne hanno i requisiti. Inoltre, è prevista l’applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di:

– 170 milioni di euro per l’anno 2026;

– 320 milioni di euro per l’anno 2027;

– 315 milioni di euro per l’anno 2028;

– 270 milioni di euro per l’anno 2029;

– 121 milioni di euro per l’anno 2030; e

– 28 milioni di euro per l’anno 2031.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Commi 164-174 Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione

Vengono prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Gli interventi hanno a oggetto l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l’attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

È prevista anche la proroga di alcune convenzioni per l’impiego di lavoratori socialmente utili.

 

Comma 176 Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI

Viene modificata la modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo, che non avverrà più in un’unica soluzione, ma in 2 rate.

Comma 179 Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Viene introdotto a regime, a decorrere dal 2026, l’incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, incremento già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025.

In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l’importo dell’incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.

Comma 194 Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

Viene esteso l’ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica.

Comma 195 Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato

Viene abrogata la previsione che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. Conseguentemente, viene abrogata anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitino la suddetta facoltà.

Comma 196 Omesso versamento di contributi per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono adeguate le tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti.

Commi 203 – 205 Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai Trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai Trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell’INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti (con una previsione specifica, inoltre, per il biennio 2026-2027), nonché, con decorrenza dall’anno 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto.

Viene modifica anche la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento:

– alle modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso);

– alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati; e

– ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare;

– ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.

Commi 206 e 207 Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli

Vengono apportate alcune modifiche all’art. 1, comma 219, Legge di bilancio 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l’attuazione di quanto disposto in riferimento alla misura consistente nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.

Nelle more dell’attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con 2 figli – e sino al compimento del 10° anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene, infine, specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

Commi 208 e 209 Modifiche del calcolo dell’ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all’applicazione di alcuni istituti e norme in materia di DSU precompilata

Vengono apportate 2 modifiche alla disciplina del calcolo dell’ISEE del nucleo familiare.

Le modifiche sono poste con efficacia per alcuni degli istituti per i quali rileva l’ISEE.

Viene altresì modificata la ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati.

La prima modifica riguarda i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell’ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina100 e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a 2/3 dell’importo eccedente.

La seconda modifica concerne il parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare:

– 0,1 in caso di nucleo con 2 figli;

– 0,25 in caso di 3 figli;

– 0,40 in caso di 4 figli; e

– 0,55 in caso di almeno 5 figli.

Gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono:

– l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

– l’assegno unico e universale per i figli a carico;

– il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche;

– l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

Commi 210 – 213 Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici

Viene riconosciuto, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:

– 5,7 milioni di euro per l’anno 2026;

– 18,3 milioni di euro per l’anno 2027;

– 24,7 milioni di euro per l’anno 2028;

– 25,3 milioni di euro per l’anno 2029;

– 25,9 milioni di euro per l’anno 2030;

– 26,5 milioni di euro per l’anno 2031;

– 27 milioni di euro per l’anno 2032;

– 27,6 milioni di euro per l’anno 2033;

– 28,2 milioni di euro per l’anno 2034; e

– 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.

Commi 214 – 218 Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti

Fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione del l’orario di lavoro di almeno il 40%.

Al fine di incentivare tale criterio, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 180 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, saranno adottate le disposizioni attuative.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero, inoltre, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiora zione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:

– 3,3 milioni di euro per l’anno 2026;

– 11,6 milioni di euro per l’anno 2027;

– 17,7 milioni di euro per l’anno 2028;

– 18,1 milioni di euro per l’anno 2029;

– 18,5 milioni di euro per l’anno 2030;

– 19 milioni di euro per l’anno 2031;

– 19,4 milioni di euro per l’anno 2032;

– 19,8 milioni di euro per l’anno 2033;

– 20,2 milioni di euro per l’anno 2034; e

– 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.

Commi 219 e 220 Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni

Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l’ampliamento concerne l’applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al 12° anno. Viene modificata anche la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); si eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore e si estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

Comma 221 Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo

Viene introdotto nell’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, il comma 2-bis, prevedendo che, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs n.151/2001, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Comma 237 Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici

Per l’anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle P.A., di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Le disposizioni si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 73/2024, e all’art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, il beneficio si aggiunge alle predette misure.

Commi 427 – 436 Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Perimetro soggettivo

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini dell’ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Perimetro oggettivo

L’agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli investimenti devono consistere in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.

Misura dell’agevolazione

Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:

– del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e

– del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti

Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

 

Fruizione

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.

Recapture

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica:

– il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione; ovvero

– il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Accesso al beneficio

Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative.

Calcolo acconto 2026

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell’agevolazione.

Comma 437 Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Viene modificato l’art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

Commi 438-447 Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

ZES unica e zone assistite Umbria e Marche

Viene esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di:

– 2,3 miliardi per il 2026;

– 1 miliardo per il 2027; e

– 750 milioni per il 2028.

Adempimenti

Ai fini della fruizione del credito d’imposta bisogna:

1. comunicare all’Agenzia delle Entrate:

a) dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;

b) dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027; e

c) dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;

2. trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione:

– dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;

– dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028; e

– dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029,

una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa deve altresì indicare:

– l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;

– l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, saranno approvati i modelli da utilizzare per le comunicazioni e definite le modalità di trasmissione telematica.

Limite del credito

L’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, deve essere pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Zone logistiche semplificate

Viene esteso il credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13, D.L. n. 60/2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

A tal fine, gli operatori economici debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate:

– dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;

– dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027; e

– dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

– dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;

– dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028; e

– dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029,

una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, saranno approvati i modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni. Con il provvedimento saranno definite anche le relative modalità di trasmissione telematica.

Per assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, deve essere pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Commi 448- 452 Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica

Viene introdotto un contributo aggiuntivo, in forma di credito d’imposta per l’anno 2026, pari al 14,6189% dell’ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l’ottenimento del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non si sia fruito del credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’art. 18, D.L. n. 19/2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.

La somma del credito d’imposta integrativo e di quello precedentemente previsto dalla Legge di bilancio 2025 non può superare l’importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel 2025.

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, le imprese devono presentare, in modalità telematica, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell’autocertificazione, che non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, saranno individuate le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da accludere alla domanda. Se ricorrono le ipotesi di rideterminazione del contributo principale previste dalla Legge n. 207/2024, la parte di credito d’imposta indebitamente utilizzata è restituito mediante il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi.

Il contributo è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026. A tale credito d’imposta non si applica il limite di fruizione di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Comma 453 Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio

Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l’occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone Franche Doganali Intercluse, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio, e sono approvate con determina direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Commi 454 – 459 Credito d’imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Viene riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti, anche mediante contratto di locazione finanziaria (nel qual caso si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni), in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Recapture

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, commi 35 e 36, Legge n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta non si applica:

– agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; e

– agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione degli ammortamenti e del credito per la ZES unica.

Al contrario, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

Non si applicano i limiti di cui:

– all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– all’art. 34, Legge n. 388/2000, e

– all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Ai fini dei successivi controlli, bisogna conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni in oggetto.

Certificazione spese

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella Sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010.

Nell’assunzione dell’incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’IFAC.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Modalità attuative

Con Decreto MASAF, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità attuative.

Commi 460 – 466 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura nella ZES unica

Credito ZES unica 2025

Vengono rideterminate le percentuali relative al credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rispettivamente:

– nel 58,7839% rispetto al 15,2538% originariamente previsto per gli investimenti effettuati dalle micro imprese e dalle PMI nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale; e

– nel 58,6102% rispetto al 18,4805% originariamente previsto per le grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Credito ZES unica 2026

Viene prorogato il credito d’imposta previsto per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES unica, di cui all’art. 16-bis, comma 1, D.L. n. 124/2023. Sono, inoltre, agevolabili anche gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Adempimenti

Le imprese devono comunicare dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026.

Inoltre, dovranno procedere alla comunicazione, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate con modello approvato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Misura del credito d’imposta

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto MASAF 18 settembre 2024.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108, TFUE.

Comma 468 Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI

Viene rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini nella presente misura:

– 200 milioni di euro per l’anno 2026; e

– 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Comma 470 Sostegno e sviluppo delle filiere del turismo

Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

Con Decreto da adottare, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, ai sensi dei commi 502 ss., art. 1, Legge n. 207/2024, saranno definiti criteri, condizioni e modalità.

Commi 481-484 Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma

Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia Romagna che abbiano registrato nell’anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 2, comma 11, Legge n. 350/2003.

Comma 519 Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria

Viene stabilito che il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

Comma 554 Crediti cinema e audiovisivo

Viene modificato l’art. 21, Legge n. 220/2016, che reca le disposizioni comuni ai crediti d’imposta relativi a:

– imprese di produzione (art. 15);

– imprese di distribuzione (art. 16);

– imprese dell’esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);

– esercenti sale cinematografiche (art. 18);

– impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (art. 19); e

– altri soggetti che apportano denaro al settore (art. 20).

Per effetto delle modifiche al comma 1 viene stabilito che con il Decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ex art. 13, comma 5, Legge n. 220/2016, è stabilito il limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta.

Comma 569 Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012

Viene modificato l’art. 3-bis, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012, prorogando al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati per le imprese agricole e agroindustriali di individuate dai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto adottati per la ricostruzione post-sisma 2012.

Le somme non utilizzate entro la data di scadenza sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l’ABI, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

Comma 580 Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale

Viene modificato l’art. 48, comma 16, D.L. n. 189/2016, prorogando le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall’IMU e dalla TASI.

Comma 591 Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Viene prevista l’applicazione al 2026 delle disposizioni di cui all’art. 17-ter, D.L. n. 215/2023 con cui sono previste alcune esenzioni in favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, allo scopo di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca. In particolare, per il 2026 è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro, quale limite di spesa.

Comma 595 Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle Regioni Marche e Umbria

Viene estesa l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 560-bis, Legge n. 213/2023, comportante l’esenzione dall’imposta municipale propria (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati a uso abitativo, ubicati nelle Regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023, anche al 2026. Con D.M., da emanare entro il 30 aprile 2026, saranno individuati i criteri da adottare per il ristoro del minor gettito, da ripartire tra i territori delle 2 Regioni interessate.

Commi 649 e 650 Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF

Intervenendo sull’art. 1, commi 727 e 728, Legge n. 207/2024, vengono estese al 2028 le previsioni per cui:

– nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025;

– nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la Legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l’addizionale regionale IRPEF si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Viene altresì prorogata al 2028 la previsione per cui nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possano determinare aliquote differenziate dell’addizionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025.

Infine, anche per l’anno di imposta 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2026.

Comma 677 Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva

Intervenendo sull’art. 3, comma 5-quinquies, D.L. n. 228/2021, è prorogato dal 30 aprile al 31 luglio, per l’anno 2026, il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Commi 683 e 684 Incremento tassa di soggiorno

Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’art. 1, comma 492, Legge n. 213/2023, possono essere applicate anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026:

a) per il 70%, è destinato agli impieghi previsti dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011;

b) per il 30%, è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’art. 1, comma 210, Legge n. 213/2023, per la finalità di cui all’art. 1, comma 213, lett. a), Legge n. 213/2023, relativa ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’art. 1, comma 759, Legge n. 207/2024.

Con Decreto MEF, da emanare entro il 30 aprile 2026, saranno definite le modalità di individuazione del maggior gettito, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai Comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui alla lett. b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui sempre alla lett. b).

Comma 719 Abrogazione esonero contributivo per l’ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani

Viene abrogato l’art. 49-bis, D.L. n. 34/2019, con cui era previsto l’esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

Comma 725 Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la P.A.

Viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che relativamente alle somme di cui all’art. 54, TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro si deve verificare se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, e, in caso affermativo, il pagamento avverrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del debito.

Commi 731 e 732 Atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

È previsto che l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827, c.c., è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

Tale previsione si applica nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge costituzionale n. 3/2001.

Comma 770 Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”

Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 nel corso del 2026.

Comma 788 Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie

Vengono apportate modifiche all’art. 16, comma 1, Legge n. 157/1992, intervenendo sulla disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie.

In particolare, per effetto della nuova lett. a-bis), viene previsto che le Regioni possono autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

Inoltre, la lett. a-ter) stabilisce che le Regioni possono autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle a-bis) e a) (aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche).

Comma 790 Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS

Viene modificata la disciplina con cui è stato istituito un Fondo per l’anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si ricorda che gli interventi attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

Commi 801-805 Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio

Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l’importazione di semilavorati di acciaio inossidabile a elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell’anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l’anno 2025, in 3,68 GJ per l’anno 2026 e in 3,50 GJ per l’anno 2027.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90% e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6% e il 10,5%, cromo in una percentuale compresa tra il 16% e il 18,5% e molibdeno in una percentuale minore del 3%.

Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70% e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN e ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una

sovracompensazione.

Con Decreto MIMIT, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, saranno stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, registrato dalle imprese beneficiarie nel l’anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

Comma 840 Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Viene modificata la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo:

– innalzando da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio; e

– prevedendo un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste.

Commi 853-856 Esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019

In considerazione dei principi contenuti nella Decisione 2013/248/UE, e nel Regolamento di cui al D.M. n. 200/2012, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 212/2000, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione Europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto del l’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Gli enti non commerciali di cui alla lett. a), beneficiano dell’esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Ai fini dell’esenzione non è rilevante l’inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.

Da ultimo, con norma di interpretazione autentica è previsto che l’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, si interpreta nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Comma 859 Diminuzione dell’accisa sulla birra

Viene modificata l’aliquota dell’accisa sulla birra nelle seguenti misure:

– per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;

– per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato.

Commi 875-876 Allevamento cage free

Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del MASAF è istituito un Fondo denominato “Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a:

– 500.000 euro per l’anno 2026; e

– 1 milione di euro per l’anno 2027,

per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

Con Decreto MASAF, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

Commi 925-926 Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica

Viene introdotto il nuovo comma 203-quater.1 all’art. 1, Legge n. 160/2019, prevedendo che per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% della base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2026 ed è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Comma 932 Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

Viene introdotta una nuova previsione nell’art. 1, comma 697, Legge n. 145/2018, stabilendo che nel documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta, deve necessariamente essere indicata la Regione di raccolta del prodotto.

Commi 934-936 Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA

Vengono previste alcune modifiche alla disciplina del c.d. tax free shopping, lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.

In particolare, per effetto del nuovo comma 2-bis introdotto nell’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016, viene prevista, con il fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, di cui all’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, l’emanazione di un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, con cui saranno stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, viene esteso da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

Commi 944-945 Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate

Viene esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate.

Commi 962-965 Benefici per imprese energivore

Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016,

effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure di cui all’art. 38, commi 4, 5, 7 e 8, D.L. n. 19/2024.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili.

Con Decreto MIMIT saranno definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni, nonché le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Al credito d’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 38, D.L. 19/2024, a eccezione di quelle di cui al comma 6 e quelle di cui al Decreto MIMIT 24 luglio 2024.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

Share Button