L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato di recente l’atteso portale utile per l’invio della comunicazione telematica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018:

 

Importante novità
Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all’Enea:

1. taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati

2. gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al “Bonus mobili” conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018

L’obiettivo della comunicazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, e solo ora resa operativa, è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di detti interventi agevolabili.

 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione

È importante osservare che la nuova comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50% ma è obbligatoria solo per gli interventi di seguito descritti in dettaglio e ricavati dalla guida rapida per la trasmissione dei dati presente sul sito dell’Enea:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • micro-cogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici.

 

N.B. Si segnala alla clientela di studio che l’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia sopra evidenziati. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all’Enea.

 

Gli acquisti che danno diritto al “bonus mobili” oggetto di comunicazione

La nuova comunicazione all’Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. “Bonus mobili”) se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato oggetto del successivo acquisto dell’elettrodomestico agevolato:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;

 

I termini di presentazione della nuova comunicazione telematica all’Enea

L’Enea ha attivato il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it in data 21 novembre 2018 e ha pubblicato sul proprio sito web una guida rapida disponibile al link

http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.

La registrazione al portale, utile per l’invio telematico dei dati, può essere effettuata alternativamente:

  • sia dal tecnico che ha effettuato l’intervento
  • sia dal contribuente stesso (che dovrà essere in possesso dei dati tecnici inerenti l’intervento effettuato).

La trasmissione dei dati all’Enea va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori” intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità, tenendo presente la differenziazione evidenziata nella tabella che segue.

Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 Il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 per gli interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione del portale dell’Enea. La comunicazione, in questi casi, andrà effettuata entro il 19 febbraio 2019
Interventi conclusi dal 22 novembre 2018 in poi Il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori

 

Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione dell’invio telematico all’Enea è, però, atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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