Gli articolo 15, 16-bis, e 16-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) riaprono i termini per fruire degli istituti agevolativi relativi a:

  1. rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  2. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  3. definizione agevolata delle entrate non riscosse da parte delle regioni e degli enti locali relative a provvedimenti notificati tra il 2000 a il 2017;
  4. definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse professionali e gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Sono già stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione i moduli utili per accedere alle definizioni di cui alle lettere a) e b).

L’articolo 16-bis: la riapertura dei termini per la rottamazione e per il saldo e stralcio

Æ L’articolo 3, D.L. 119/2018 prevedeva la possibilità di presentare un’istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019 per definire in via agevolata i carichi affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il debitore poteva effettuare il pagamento di quanto dovuto (abbattendo le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) al più in 5 anni e con il versamento della prima rata venivano estinte le procedure esecutive già avviate.

L’articolo 16-bis, comma 1, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello DA-2018-R disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA_DA-2018-R.pdf.

Nel box seguente sono evidenziate le novità della riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle:

Modalità di pagamento delle somme dovute Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ovvero in un massimo di 17 rate consecutive aventi scadenza la prima il 30 novembre 2019 e le restanti 16 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2020 al 2023
Comunicazione degli importi dovuti L’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata sarà comunicato (a seguito della presentazione dell’istanza) dall’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019
Debiti relativi a carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 Tali debiti possono essere definiti in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive aventi scadenza la prima il 30 novembre 2019 e le restanti 8 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno nel 2020 e nel 2021
Æ L’articolo 1, comma 184-199, L. 144/2018 ha consentito di definire in forma ridotta con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo dovuto i debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versavano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (comprovata da Isee o derivante da una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento) affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni. Il termine per l’accesso al “saldo e stralcio” è scaduto il 30 aprile 2019.

L’articolo 16-bis, comma 2, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere al saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello SA-ST-R disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA_MODELLO-SA-ST-R.pdf. Versano in una grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro: tali persone fisiche possono definire le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:

  • al 16% qualora l’Isee del nucleo familiare non superi 8.500 euro;
  • al 20% qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35% qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Indipendentemente dal valore Isee, versano in una situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per cui è stata aperta, alla data di presentazione dell’istanza con cui si richiede l’accesso al saldo e stralcio, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. Tali soggetti possono estinguere i propri debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10%.

Non possono essere oggetto del saldo e stralcio i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie della UE ovvero dazi doganali, Iva sulle importazioni, etc..

L’articolo 15: l’estensione della definizione agevolata delle entrate territoriali

Æ L’articolo 6-ter, D.L. 193/2016 e successivamente il D.L. 148/2017 hanno concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Con riferimento alla definizione agevolata del D.L. 119/2018, il Governo ha chiarito rispondendo all’interrogazione n. 5-01133 che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 relativamente ai tributi locali solo nel caso in cui l’ente territoriale abbia affidato l’attività di riscossione agli agenti della riscossione.

L’articolo 15, D.L. 34/2019 estende l’ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più solo nel caso di affidamento dell’attività di riscossione agli agenti della riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale fino al 31 dicembre 2017, affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

Requisito oggettivo è che le entrate non riscosse che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale derivino da atti notificati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017 dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione. L’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate territoriali e deve essere disposta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019: gli enti impositori sono tenuti a dare notizia dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i 30 giorni successivi.

Il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata da parte dell’ente territoriale contemplerà:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza di pagamento dell’importo rottamato;
  2. le modalità e il termine attraverso i quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
  3. la dichiarazione con cui il debitore assume impegno a rinunciare ai giudizi in essere;
  4. il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici della definizione agevolata e l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute la definizione agevolata non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

L’articolo 16-quinquies: la definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse e gestioni previdenziali

Æ L’articolo 1, comma 185, L. 144/2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. Potevano essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i contribuenti che si trovano in una delle condizioni già evidenziate nel paragrafo di commento all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019

L’articolo 16-quinquies, comma 1, D.L. 34/2019 introduce un nuovo comma 185-bis, L. 144/2018 condizionando l’applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi a una preventiva delibera delle casse previdenziali, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019.

Tale delibera sarà comunicata dalla cassa previdenziale all’agente della riscossione sempre entro il 16 settembre 2019. Viene modificato di conseguenza anche il comma 192, L. 144/2018 introducendo l’obbligo di comunicazione al debitore che ha presentato istanza di definizione agevolata della presenza di delibera favorevole della cassa previdenziale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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