L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La modulistica utile alla presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 21 gennaio 2023.

  Siccome il testo normativo fa riferimento alla data di affidamento del carico, per identificare l’ambito oggettivo delle cartelle “rottamabili”, non rileva la data di notifica ma la data (antecedente in alcuni casi anche di qualche mese) di consegna del ruolo all’agente della riscossione. Nel caso, invece, di accertamenti esecutivi e di avvisi di addebito, la data di consegna del flusso è successiva alla data di notifica.

 

La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.

I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:

  • dello sgravio delle sanzioni amministrative;
  • dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
  • dello sgravio degli interessi di mora;
  • dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

 

La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito web entro il 21 gennaio 2023. Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

Oggetto Note
Verifica importi rottamabili Agenzia delle entrate Riscossione mette a disposizione nella area riservata di ciascun contribuente (accessibile tramite Spid) il dettaglio degli importi “rottamabili
Presentazione dell’istanza Dal 21 gennaio 2023 sarà disponibile la modulistica utile per la presentazione delle istanze di rottamazione, che in ogni caso va formalizzata entro il 30 aprile 2023
Liquidazione delle somme Entro il 30 giugno 2023 saranno comunicate al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, a seconda della tipologia di pagamento richiesta nell’istanza
Pagamento Il pagamento in unica soluzione o della prima rata dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione;
  • le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la volontà di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero di dilazionare il debito (cioè le somme dovute a titolo di capitale) in 18 rate scadenti la prima il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cadauno dei 4 anni successivi.

Con la presentazione dell’istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

  La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

 

La possibilità di fruire della rottamazione disposta dall’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 riguarda anche i piani di rateazione in corso: la sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima dell’approvazione della modulistica utile per presentare l’istanza rappresenta una scelta consigliabile se si considera che le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente alla formalizzazione della domanda divengono acquisite definitivamente e non sono più rimborsabili.

 

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione

La L. 197/2022 propone al comma 222 e ss. anche una disposizione inerente l’annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro. Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento sono sospese le attività di riscossione dei debiti.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button