Con la risposta a interpello n. 607 del 17 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha affermato che le imprese che hanno beneficiato della sospensione degli ammortamenti ai sensi del D.L. 104/2020 hanno potuto legittimamente sospendere anche la relativa deduzione, evitando quindi il disallineamento fiscale del valore dei beni ammortizzabili.

La sospensione degli ammortamenti

L’articolo 60, nei commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 ha introdotto la possibilità di sospendere in tutto o in parte l’imputazione della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio 2020.

Conseguentemente, i soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà hanno dovuto:

  • destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico nell’esercizio oggetto di sospensione (in caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento sospese, la riserva indisponibile deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza, la riserva indisponibile sarà integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi);

  • dare conto delle ragioni di applicazione della deroga in Nota integrativa, indicando l’importo e le modalità di iscrizione della riserva indisponibile. Inoltre, va data menzione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio delle quote di ammortamento sospese.

La disciplina fiscale della sospensione delle quote di ammortamento

La deduzione delle quote di ammortamento (per le quali ci si è avvalsi della facoltà di deroga) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103, D.P.R. 917/1986 (Tuir) e dagli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997 quindi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, a prescindere dall’imputazione a Conto economico nell’esercizio 2020.

Beneficiando di tale possibilità, emerge un disallineamento tra il valore civilistico delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed il relativo valore fiscale, con il conseguente obbligo di stanziare un fondo imposte differite per le minori imposte correnti di competenza dell’esercizio, fondo che si azzererà – per ciascun bene – nell’ultimo anno di ammortamento derivante dal nuovo piano civilistico.

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 si è provveduto a operare una variazione in diminuzione nel quadro RF per la quota parte dell’ammortamento annuale non contabilizzata, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RV per evidenziare la differenza tra il valore civile e il valore fiscale delle immobilizzazioni immateriali e materiali per le quali è stata stanziata una quota di ammortamento inferiore rispetto al piano di ammortamento originario degli stessi.

Per evitare tale disallineamento (considerando che spesso i risultati 2020 non sono stati particolarmente positivi, quindi non era di particolare interesse rilevare in dichiarazione una ulteriore deduzione fiscale) molte imprese hanno preferito non beneficiare di tale deduzione extra contabile, nella sostanza sospendendo anche la deduzione fiscale, in maniera del tutto parallela alla sospensione civilistica degli ammortamenti.

Tale soluzione risultava incerta, in quanto taluni sostenevano (basandosi su una risposta interlocutoria dell’Agenzia delle entrate fornita in uno dei forum tenuti con la stampa specializzata) che tale deduzione extracontabile fosse obbligatoria, pena la perdita del diritto di godere in futuro di tale costo in deduzione.

Sul punto è recentemente intervenuta l’Agenzia a dirimere la questione con la recente risposta a interpello n. 607/E/2021: in tale documento l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, in base alla ratio della disposizione, si deve ritenere che il contribuente che ha deciso di sospendere gli ammortamenti in bilancio, possa valutare se operare la deduzione dei relativi ammortamenti. Ma questa soluzione deve considerarsi una facoltà, non un obbligo.

Una diversa lettura delle disposizioni, che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti sospesi, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini Irap non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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