È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

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Articolo 1 Torna il super ammortamento Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.
Articolo 2 Revisione mini Ires Viene integralmente riscritta, a mezzo dell’abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta: – dell’1,5% per il 2019; – del 2,5% per il 2020; – del 3% per il 2021 e – del 3,5% a decorrere dal 2021. Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria. Ai fini della mini Ires: – si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; – l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. È previsto che per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo. In caso di adesione al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale. In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo. L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef.
Articolo 3 Deducibilità Imu Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap), nella seguente misura: – 2019 per il 50%; – 2020 e 2021 per il 60%; – dal 2022 per il 70%.
Articolo 4 Patent box A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni. Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative. I soggetti che optano per tale modalità, ripartiranno la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Viene prevista la non applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il contribuente abbia determinato direttamente senza azionare il ruling l’agevolazione, a condizione che nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione prevista nel provvedimento emanando idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Ai sensi del comma 5, è possibile applicare tali disposizioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa purché sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di attivazione del ruling a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura. In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione, deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap.
Articolo 5, commi 1 e 2 Lavoratori impatriati Viene modificata la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, con decorrenza 2020. Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se: 1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodo di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio; 2. il lavoro è prestato prevalentemente in Italia. Viene, inoltre, esteso l’ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un’attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Il regime agevolato è prorogato di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi: – lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; – lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. I cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente. Inoltre, il regime si rende applicabile anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente, in riferimento ad atti impositivi notificati ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973. Anche il nuovo regime soggiace alle regole previste per i de minimis.
Articolo 5, commi 4 e 5 Rientro ricercatori Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i de minimis, il regime di favore di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia. Il regime, che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche: – possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; – residenza non occasionale all’estero; – svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all’estero, per almeno un biennio. Le modifiche prevedono l’estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso è così prorogato: – nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d’imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, – docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato; – docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 12 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno a decorrere dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Inoltre, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Articolo 6 Regime dei forfettari Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, applicare le ritenute. Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo). Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l’obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. flat tax.
Articolo 7 Recupero edilizio Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi. In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.
Articoli 8 e 10, comma 2 e 3 Sisma bonus Viene estesa la detrazione dell’agevolazione c.d.- sisma bonus anche alle zone a rischio sismico 2 e 3. Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati. Lo stesso fruisce del rimborso in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.
Articolo 9 Disciplina fiscale strumenti finanziari convertibili Viene previsto che i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap. Tale previsione si applica agli strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche: a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato; b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale; c) l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente; d) nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’emittente; g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente dall’emittente; i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi: 1) liquidazione della società; 2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente; m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società: 1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea; 2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti 2 punti. Per poter applicare l’esenzione è necessario che gli emittenti indichino di aver emesso tali strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che 1 non concorrono al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis, L. 212/2000.
Articolo 10, commi 1 e 3 Detrazione risparmio energetico Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati. Lo stesso fruisce del rimborso in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.
Articolo 11 Bonus aggregazioni Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. In tutti i casi devono partecipare all’operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale. Ai fini dell’agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra. La società risultante dall’aggregazione, che nei primi 4 periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l’Ires e Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
Articolo 12 Fatturazione elettronica Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolate con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.
Articolo 13 Vendite con piattaforme digitali Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore: – denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; – numero totale delle unità vendute in Italia; – a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio. Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018. Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all’invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 14 Le associazioni assistenziali rientrano nell’agevolazione ex articolo 148, comma 3, Tuir Le associazioni assistenziali tornano nuovamente a far parte degli enti non commerciali su base associativa che possono continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuir. Detta categoria, pertanto, potrà continuare a godere di detta agevolazione anche quando, entrato in vigore il Registro Unico del terzo settore, la platea dei soggetti non iscritti al Registro che potrà continuare a godere di questa agevolazione si assottiglierà notevolmente.
Articolo 15 Definizione agevolata tributi locali Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 – 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto sul proprio sito internet. Il provvedimento stabilisce: – numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; – modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata; – termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; – termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
Articolo 16 Credito di imposta distributori di carburante Viene precisato che il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
Articolo 17, comma 1 Garanzie sviluppo media impresa Viene istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
Articolo 18, commi 3-6 Fondo di garanzia pmi Viene previsto che la garanzia del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese. A tal fine: – per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; – per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori. Con decreto Mise sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti, la misura massima della garanzia concedibile.
Articolo 20 Sabatini ter Vengono introdotte le seguenti novità: – l’importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro; – l’erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento; – è prevista l’erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.
Articolo 21 Sostegno alla capitalizzazione Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013. A tal fine è richiesto l’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: – 5% per le micro e piccole imprese; – 3,575% per le medie imprese. Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.
Articolo 22 Pagamenti tra imprese Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 7-ter, D.Lgs. 231/2002, a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale deve essere data evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Nel bilancio sociale devono essere indicate anche le politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
Articolo 26 Incentivazione economia circolare Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto Mise sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: a) essere iscritte nel Registro delle Imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, D.P.R. 581/1995; b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci; d) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. I progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate in Italia; b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili compresi tra i 500.000 euro e i 2 milioni; c) durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi; d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili); 2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime; 3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua; 4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati. Le agevolazioni consistono in: – finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%; – contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
Articolo 27 Società di investimento semplice Vengono introdotte le c.d. Sis (società di investimento semplice) aventi le seguenti caratteristiche: 1. il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro; 2. ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività; 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale di almeno 50.000 euro.
Articolo 29 Imprese a tasso zero Viene modificata la disciplina agevolativa di cui al D.Lgs. 185/2000 prevedendo che per le imprese costituite da almeno 3 anni ma da meno di 5, il mutuo agevolato può andare a coprire il 90% delle spese ammesse.
Articolo 32, commi 7-10 Voucher alle start up innovative Alle start up innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021. Il voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale. Con decreto Mise di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 3I.
Articolo 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche A partire dall’esercizio finanziario 2018: – associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale; – associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; – associazioni, Onlus e fondazioni; – cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013. I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
Articolo 43 Esclusi gli Ets dalle disposizioni in tema di “anticorruzione” Con riferimento alle disposizioni “anticorruzione” previste per i partiti politici ma che la norma estendeva genericamente anche alle fondazioni, associazioni e comitati nei cui direttivi partecipassero persone che avevano o avevano avuto incarichi politici, il legislatore interviene solo parzialmente al fine di escludere da tale equiparazione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel registro unico nazionale lasciando tuttavia in vigore tali norme per quanti non si iscriveranno al Runts come nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 49 Credito di imposta partecipazione fiere internazionali Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019. Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: – tipologie di spese ammesse al beneficio; – procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; – elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; – procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
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