La Nuova Sabatini è l’agevolazione regolata dal Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La recente circolare direttoriale n. 696/2022 del Mise ha commentato le novità introdotte dall’articolo 1, comma 48, L. 234/2021 che ha previsto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote annuali per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di erogare il contributo in conto interessi in unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili) in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

 

La tipologia degli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi Nuova Sabatini

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all’agevolazione Sabatini va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

 

  A beneficiarne possono essere soltanto quelle che vengono definite pmi, ovvero micro, piccole e medie imprese. Rientrano nell’agevolazione piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:

– micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;

– piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

– media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

 

I beni strumentali, come precisato nelle faq pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, devono essere nuovi, con la conseguenza che non sono agevolabili, ad esempio, i beni portati in fiera “a uso mostra”, o quelli consegnati “in prova” o in “conto visione”.

La circolare n. 14036/2017, nella nuova versione aggiornata con le modifiche apportate dalla circolare n. 696/2022, delimita l’ambito applicativo precisando che sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell’attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali; e

B.II.4 – altri beni

nonché software e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

A titolo esemplificativo, sono escluse dalla possibilità di fruire dell’agevolazione Nuova Sabatini le seguenti spese:

 

  1. i beni non ad uso produttivo;
  2. i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
  3. i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  4. i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
  5. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
  6. i terreni;
  7. i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
  8. le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
  9. i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
  10. qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
  11. i materiali di consumo;
  12. le spese di funzionamento;
  13. le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
  14. le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
  15. le spese legali di qualsiasi genere;
  16. le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  17. le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.

 

Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria

L’area riservata alle pmi per la predisposizione della domanda nuova Sabatini è disponibile al link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande.

L’invio della domanda nuova Sabatini compilata deve avvenire esclusivamente via pec, indirizzata alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con le quali l’impresa ha preso contatto per definire le modalità del finanziamento.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all’ammontare degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo (nel caso di contributo maggiorato calcolati al tasso del 3,575% annuo).

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (determinato sulla base del rating della pmi e deliberato dall’istituto) e il contributo che viene concesso dal Mise, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

La banca o l’intermediario finanziario hanno la facoltà di ridurre l’importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell’istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

 

Acquisto di beni strumentali L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell’Iva.
Stipula di contratto di leasing Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso

 

La scelta della tipologia di investimento (mediante finanziamento o leasing) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l’acquisto del bene strumentale.

Per i contratti di locazione finanziaria di impianti, macchinari e attrezzature la deduzione del costo avviene in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento del medesimo bene così come previsto dai coefficienti di ammortamento approvati dal D.M. 31 dicembre 1988. Pertanto, la scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di leasing, che prevede l’iscrizione del bene strumentale nell’attivo dello stato patrimoniale solo all’atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale del costo dell’investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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