Al fine di cogliere le evidenti difficoltà delle società in sede di chiusura del bilancio, il Legislatore è intervenuto con il varo del D.L. 23/2020; a seguire si riepilogano le principali novità che è bene conoscere nelle more della predisposizione del bilancio dell’esercizio 2019.

La proroga dell’entrata in vigore del “Codice della crisi”

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Ebbene, il D.L. 23/2020 ha rinviato l’entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l’obbligo – a carico dell’organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l’obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l’eventuale situazione di crisi aziendale; tale obbligo era già stato differito al 15 febbraio 2021 dal primo decreto sulcoronavirus.

La sterilizzazione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite

A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del codice civile che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti a seguito del conseguimento di perdite di esercizio.

Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere “assorbito” le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l’obbligo di decidere se:

  • ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo;
  • trasformare la società in un tipo che non richiede un capitale minimo (società di persone);
  • porre la società in liquidazione.

L’unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all’esistenza delle predette perdite, fornendo anche una spiegazione della genesi delle medesime e delle prospettive di superamento (se note) che è possibile ipotizzare.

La norma, inoltre, prevede che – per lo stesso periodo temporale – la perdita del capitale sociale minimo (in conseguenza delle perdite) non rappresenti più una causa di scioglimento della società, consentendo agli amministratori di continuare a operare senza la preoccupazione di essere responsabili degli eventuali peggioramenti della situazione societaria.

L’introduzione di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l’obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale ultima indicazione – pur se poco chiara – dovrebbe significare che il medesimo approccio va utilizzato nella redazione del bilancio dell’esercizio 2019, presumibilmente facendo riferimento alle risultanze del bilancio dell’esercizio 2018.

Infatti, il tema della continuità riguarda la visione prospettica che il redattore del bilancio ha del futuro, (i 12 mesi successivi a quelli di riferimento del bilancio) e non del periodo di tempo cui il bilancio si riferisce.

In definitiva, redigendo il bilancio dell’esercizio 2019 si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento; tale onere – che poteva apparire di impossibile espletamento – non dovrà essere assolto per effetto della norma.

Ovviamente, pur mancando qualsiasi riferimento nell’articolato, se l’assenza di continuità non fosse ascrivibile alla crisi da Covid-19, l’amministratore attento dovrebbe tenerne conto, così come l’organo di controllo.

Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci

Infine, segnaliamo che per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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