Il DPCM del 15.6.2016 pubblicato in G.U. 16.06.2016 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore.

In particolare, il DPCM, prevede la proroga dei termini di versamento a favore dei soggetti:

  • che esercitano un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano:
  • ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569;
  • a nulla rilevando altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.

Possono, quindi, fruire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:

  • cause di esclusione dagli studi di settore (che non sia da quella rappresentata dall’ammontare di ricavi/compensi > €. 5.164.569,00): inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.;
  • cause di inapplicabilità degli studi stessi (es.: cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);
  • i soggetti che dichiarano un reddito imputato dai soggetti di cui sopra:
  • soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;
  • soci di studi associati;
  • collaboratori di impresa familiare (e coniugi di aziende coniugali);
  • i contribuenti che adottano il regime dei “minimi” o il nuovo regime forfettario (si ritiene per qualsiasi attività svolgano, anche se priva di studio di settore regolarmente validato).

 

I nuovi termini

 

Per effetto della suddetta proroga i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 6 luglio 2016 (in luogo del 16/06) senza alcuna maggiorazione;
  • dal 7 luglio al 20 agosto 2016: con la maggiorazione dello 0,4% (il termine differito di 30gg cade infatti all’interno della “proroga di Ferragosto”, attualmente posta a regime).

 

 

Soggetti che non godono della proroga

 

Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2016:

Ø  del 16 giugno 2016;

Ø  o dal 17 giugno al 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%;

per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:

ü persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 e risultano a debito d’imposta;

ü persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

  • soggetti non titolari di Partita Iva;
  • soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
  • soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
  • i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

 

Non usufruiscono, poi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con:

  • 16 luglio 2016;
  • 20 agosto 2016 (con maggiorazione del 0,40%).

 

 

 

 

 

Imposte prorogate

 

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2016, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”.

A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:

  • saldo 2015 e acconto 2016 Irpef;
  • saldo 2015 e acconto 2016 Ires;
  • saldo 2015 addizionale regionale e saldo 2015/acconto 2016 addizionale comunale;
  • saldo Iva 2015 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 16 giugno, quindi maggiorato dell’1,2%);
  • contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Risoluzione n. 173/2007);
  • imposta sostitutiva regime dei minimi e regime forfettario;
  • cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovuti dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
  • diritto camerale (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

 

Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.

 

 

Soggetto interessato Scadenza originaria Scadenza (eventualmente) prorogata
 

 

 

 

 

 

 

Persona fisica non titolare di p. IVA (per le quali la proroga non vale)

Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4%
1 rata (o unica) 16/06/2016  

Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie

2 rata 30/06/2016
3 rata 22/08/2016
4 rata 31/08/2016
5 rata 30/09/2016
6 rata 31/10/2016
7 rata 30/11/2016
Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%
1 rata (o unica)

 

18/07/2016 Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie
2 rata 22/08/2016
3 rata 31/08/2016
4 rata 30/09/2016
5 rata 31/10/2016
6 rata 30/11/2016
 

 

·         Persona fisica titolare di P. IVA non soggetta a Studi di Settore

·         Persona fisica titolare di P. IVA  soggetta a Studi di Settore

·         Società di persone

·         Società di capitali

 

 

Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4%
1 rata (o unica)

 

16/06/2016 1 rata (o unica)

 

6/07/2016
2 rata 18/07/2016 2 rata 18/07/2016
3 rata 22/08/2016 3 rata 22/08/2016
4 rata 16/09/2016 4 rata 16/09/2016
5 rata 17/10/2016 5 rata 17/10/2016
6 rata 16/11/2016 6 rata 16/11/2016
Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%
1 rata (o unica)

 

18/07/2016 1 rata (o unica)

 

22/08/2016
2 rata 22/08/2016 2 rata 16/09/2016
3 rata 16/09/2016 3 rata 17/10/2016
4 rata 17/10/2016 4 rata 16/11/2016
5 rata 16/11/2016

 

 

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