o in misura forfetaria, assumendo una percentuale (variabile a seconda del tipo di alimentazione e della data del contratto/ordine) di un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, in linea con la prassi (circolare n. 326/1997), che questa determinazione è “del tutto forfetaria” e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. La norma prevede, inoltre, che il valore forfetario sia calcolato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. L’interpretazione cruciale fornita dall’Agenzia delle Entrate in entrambi i documenti è che questa decurtazione è applicabile solo alle somme richieste dal datore di lavoro per la possibilità di utilizzare il veicolo a fini personali, ossia per il “godimento” del veicolo stesso, i cui costi sono coperti dal valore presuntivo ACI.

Risposta a interpello n. 233/E/2025: optional aggiuntivi

La risposta a interpello n. 233/E/2025 affronta il caso di una società che concede veicoli in uso promiscuo e offre ai dipendenti la possibilità di richiedere optional, il cui costo è interamente a carico del lavoratore tramite trattenuta in busta paga. L’istante riteneva che tali trattenute potessero ridurre la base imponibile del fringe benefit.

L’Agenzia delle Entrate respinge questa prospettiva, basandosi sull’analisi della metodologia ACI. Il costo chilometrico ACI tiene conto del prezzo di listino, ma non considera gli optional. Di conseguenza, gli optional rappresentano “altri beni o servizi” forniti congiuntamente al veicolo (o a esso legati) che devono essere valutati separatamente (secondo il valore normale di cui all’art. 9, TUIR). Poiché l’importo degli optional è esterno alla determinazione forfetaria del valore ACI del veicolo, le somme trattenute per l’acquisto degli optional non possono essere portate in diminuzione del fringe benefit forfetariamente determinato. Le somme versate per gli optional dovranno, pertanto, essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Risposta a interpello n. 237/E/2025: ricarica elettrica e costi eccedenti

La risposta a interpello n. 237/E/2025 esamina la situazione delle auto elettriche o ibride plug-in, in cui il datore di lavoro fornisce una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, entro un limite annuo.

L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che l’energia elettrica è assimilata al “carburante”. Le considerazioni metodologiche ACI per i veicoli elettrici e ibridi includono le stime sul costo dell’elettricità nel calcolo del costo chilometrico. Pertanto, la fornitura di energia elettrica per la ricarica, anche per uso privato (entro il limite), non genera reddito imponibile aggiuntivo (non è un fringe benefit separato), in quanto il relativo costo è già incluso nella determinazione forfetaria ACI del veicolo.

Nel caso di specie, la società intendeva addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite massimo di chilometri privati stabilito. L’Agenzia delle Entrate conclude che queste somme addebitate per l’elettricità (che è un elemento compreso nella base di commisurazione ACI) non possono essere sottratte dal valore forfetario del fringe benefit. Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate privilegia il carattere fisso e forfetario del valore ACI. Le somme corrisposte per l’uso privato eccedente dovranno essere trattenute dall’importo netto in busta paga.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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