La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021. In particolare viene previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori senza partita IVA e senza impiego diretto di lavoro subordinato: i cosidetti “collaboratori occasionali” o “prestazioni con ritenuta d’acconto”. Con la Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato del Lavoro, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti di collaborazione occasionale già in essere alla data odierna, e decorsi dal 21 dicembre 2021. In particolare:
  • Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.
  • Per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022 (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come vanno comunicati

Si prevede che a breve verrà disposto una precisa applicazione online nella quale inserire i dati richiesti. Nel frattempo la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco è riportato in fondo a questo articolo). Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

Sanzioni previste

Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
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