Come già anticipato in precedenti informative, l’articolo 2 comma 1, D.Lgs. 127/2015 – novellato a opera dell’articolo 17, D.L. 119/2018 – dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto delle citate modifiche accade che:

  • a partire dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
  • dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d’affari;
  • viene demandato a uno specifico decreto del Mef l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Già con la precedente informativa del mese di maggio abbiamo dato conto della pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 con il quale l’agenzia delle entrate ha dettato le procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviando a successiva informativa l’aggiornamento riguardante il D.M. che stabilisce gli specifici esoneri dal predetto obbligo.

È quindi con il recente D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, che vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Va in primo luogo evidenziato, come confermato dal citato decreto, che in questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.

Nello specifico l’articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996 (e che si riportano in calce al presente contributo);
  2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
  4. alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esemio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”).

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi che rientrerebbero invece nell’obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.

Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Da ultimo, l’articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef, l’individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’attuale disciplina.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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