Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’attesa proroga dell’adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, consistente nella trasmissione telematica dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate e dell’elenco dei beni concessi in godimento da parte delle imprese al titolare, ai soci o ai loro familiari.

La scadenza dell’adempimento, originariamente fissata al 31/03/12, è stata una prima volta rinviata al 15/10/12 e recentemente spostata al 31/03/13 (che slitta al 2 aprile 2013, primo giorno non festivo successivo).

Per effetto delle continue proroghe, si osserva che la data del 2 aprile 2013 costituirà tanto la scadenza dell’adempimento relativo alle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci (e dei finanziamenti) nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 quanto quella relativa al periodo d’imposta successivo, e cioè del periodo d’imposta 2012.

Si ricorda, in proposito, che solo dal periodo d’imposta 2012 e quindi dal secondo adempimento entrano in vigore le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi per le imprese concedenti e l’attribuzione di un reddito diverso in capo ai soggetti utilizzatori.

Il primo adempimento riferito al periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, infatti, assolve alla funzione di “mera comunicazione” senza che tuttavia si producano le conseguenze reddituali poste in capo all’impresa concedente ed ai soggetti utilizzatori.

Inoltre, nei giorni immediatamente successivi al provvedimento di proroga, in data 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. n.36/E per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già chiarito con la precedente C.M. n.24/E/12.

In sintesi i chiarimenti forniti:

Æ Prova del rapporto di concessione del bene in godimento: dopo aver precisato, con la C.M. n.24/E/12, che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da apposita certificazione recante data certa anteriore alla data di inizio dell’utilizzazione del bene, l’Agenzia aggiunge che in assenza della predetta documentazione il contribuente può comunque diversamente (non si precisa, tuttavia, in che modo) dimostrare gli elementi essenziali dell’accordo.

Æ Imprenditore individuale e società trasparenti (doppia tassazione): l’Agenzia riconosce che nei casi di beni concessi in godimento all’imprenditore individuale così come ai soci di società di persone o di capitali trasparenti, il maggior reddito attribuito per trasparenza generato dall’indeducibilità totale o parziale (ad es. le autovetture) dei costi unitamente al reddito diverso attribuito a tali soggetti determina un fenomeno di doppia tassazione. Per evitare questo l’Agenzia chiarisce opportunamente che la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato dall’utilizzatore va diminuita dell’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (nei casi di limitazioni alla deducibilità previste dal Tuir quali, ad esempio, quella prevista per le autovetture, per la sola quota imputabile al socio). Solo tale importo costituirà reddito diverso.

Æ Valore normale del godimento di autovetture: viene chiarito che per le autovetture aziendali il valore normale deve essere determinato ai sensi del co.4 dell’art.51 del Tuir. In pratica l’Agenzia richiama il criterio convenzionale adottato per la determinazione del fringe benefit assegnato al dipendente nei casi di utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali: il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci.

Æ Esclusione per i tassisti: partendo dalla considerazione che ai tassisti è consentito dallo stesso Legislatore l’uso privatistico del mezzo impiegato per svolgere la propria attività (art.14, co.6, D.Lgs. n.422/97), l’Agenzia precisa che in relazione a tali utilizzi le disposizioni del D.L. n.138/11 non possono trovare applicazione.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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