Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Inps ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con il recente messaggio n. 2909 dello scorso 20 agosto l’Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero potrà avvenire a decorrere dallo scorso 25 agosto 2021 e fino, a pena di decadenza, al prossimo 30 settembre 2021.

A chi spetta l’esonero

Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);

c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

A chi e come si richiede l’esonero

Il D.M. attuativo Lavoro e Finanze dello scorso 17 maggio stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici, ovvero:

– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:

– PIN rilasciato dall’Inps, sia ordinario sia dispositivo;

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare Inps n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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