La legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199/2025 ai commi dal 140 al 142 prevede che a partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 viene esteso l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis, Dpr 600/1973.

1. Cosa cambia dal 1° marzo 2026

Dal 1° marzo 2026, sulle commissioni/provvigioni riconosciute ad ADV e TO si applica la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis DPR 600/1973. In pratica:
  • chi paga la commissione (Tour Operator, fornitore, committente italiano)
  • trattiene una quota a titolo di anticipo delle imposte
  • e la versa allo Stato.

2. A quanto ammonta la ritenuta

L’aliquota è sempre 23%, ma non si applica sull’intera commissione. La base di calcolo cambia in base alla struttura dell’Agenzia Viaggi / Tour Operator.

Caso 1 – ADV/TO con dipendenti o collaboratori abituali

  • La ritenuta si calcola solo sul 20% della commissione
  • Questo trattamento più favorevole non è automatico: serve una comunicazione formale.

Caso 2 – ADV/TO senza dipendenti o collaboratori

  • La ritenuta si calcola sul 50% della commissione
  • Questo è il regime applicato in assenza di comunicazione.

3. Comunicazione per ottenere la ritenuta “ridotta”

Per applicare la base del 20%, l’Agenzia Viaggi / Tour Operator deve:
  • inviare una dichiarazione scritta al fornitore/committente (qui sotto vi forniamo fac-simile);
  • attestare di utilizzare dipendenti o collaboratori in modo continuativo;
  • trasmetterla via PEC o raccomandata A/R.

Quando inviarla

  • Regime ordinario: entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • Se i requisiti nascono in corso d’anno: entro 15 giorni;
  • Prima applicazione (2026): entro metà marzo 2026.

Fac Simile Comunicazione

Il sottoscritto <…> nato a <…> il <…> residente <…> via <…> c.a.p. <…> c.f.<…>, P.IVA <…> indirizzo PEC <…>. (La società <…> con sede legale in <…>, Prov. di <…>, in via <…>,n. <…> Partita iva <…> indirizzo PEC. <…> in persona del suo legale rappresentante <…>, Sig. <…>, nato a <…> il <…> residente <…> via <…> c.a.p. <…> c.f.<…>)

premesso

– che svolge per il Vostro conto funzioni di intermediario nella commercializzazione di servizi/pacchetti turistici;

dichiara che

– nell’esercizio delle proprie funzioni intende avvalersi, in via continuativa, dei servigi di dipendenti o di terzi; – rispetta le condizioni e limitazioni previste dall’art. 25-bis, comma 2, d.P.R. 600/1973, e dall’art. 1, D.M. 16.04.1983.

Chiede

che la Vostra ditta voglia applicare sulle provvigioni corrisposte al sottoscritto la ritenuta a titolo di acconto dovuta,  commisurata al 20 per cento delle provvigioni stesse, secondo quanto previsto dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. Luogo e data <…> Firma <…>

4. Casi specifici riguardanti Agenzie Viaggi Intermediarie

Nella prassi tipica l’Agenzia Viaggi intermediaria può trovarsi nelle seguenti casistiche:
  1. ADV effettua intermediazione di servizi/pacchetti turistici per conto di Tour Operator / operatori esteri: NESSUNA ritenuta d’acconto viene applicata (ad esempio: MSC Crociere, Expedia, Booking, ecc.);
  2. ADV effettua intermediazione di servizi/pacchetti turistici per conto di Tour Operator / operatori italiani: viene applicata la RITENUTA e possono capitare le seguenti casistiche:
    • l’ADV percepisce commissioni direttamente dall’operatore turistico:
      • il quale operatore turistico emette la fattura di provvigioni per conto dell’ADV: l’ADV intermediaria non dovrà effettuare nessuna attività e percepirà la sua commissione/provvigione già al netto della ritenuta e la sua fattura, emessa per suo conto dal TO/operatore turistico, sarà già con ritenuta d’acconto evidenziata;
      • il quale operatore turistico non emette fattura di provvigioni per conto dell’ADV: l’ADV intermediaria dovrà emettere fattura per commissioni/provvigione con applicazione della ritenuta d’acconto e percepirà la sua commissione/provvigione al netto della ritenuta;
    • l’ADV incassa dai clienti l’importo della pratica che inoltrerà al TO/operatore turistico al netto della sua commissione:
      • il TO emette autofattura 74ter c.8 oppure l’operatore turistico emette fattura di commissioni per conto dell’ADV: l’ADV intermediaria non dovrà emettere nessun documento, in quanto emessi per suo conto da parte del TO/operatore turistico, e giroconterà a questi l’importo al netto della sua provvigione/commissione ma al lordo della ritenuta (ad esempio: Trenitalia, Italo, Grandi Navi Veloci, Alpitour, ecc.).
        • AD ESEMPIO:
          • servizio turistico venduto: euro 1.000,00
          • commissione ADV euro 100,00
          • ritenuta d’acconto 23% su 50%: euro 11,50
          • pagamento al TO da parte dell’ADV: euro 911,50 (dato da euro 1.000,00 del servizio, meno euro 100,00 della commissione, più euro 11,50 della ritenuta)
      • l’operatore turistico non emette fattura per conto dell’ADV intermediaria: l’ADV intermediaria dovrà emettere fattura con evidenza della ritenuta d’acconto e giroconterà a questi l’importo al netto della sua provvigione/commissione ma al lordo della ritenuta, come da esempio sopra riportato (ad esempio: Costa Crociere, Moby, Boscolo, Avis autonoleggio, ecc.)

5. Certificazione delle ritenute

I soggetti che trattengono la ritenuta dovranno:
  • rilasciare la Certificazione Unica (CU) all’ADV;
  • trasmetterla all’Agenzia delle Entrate nei termini di legge.

In sintesi: la ritenuta non è una nuova tassa, ma un anticipo d’imposta, che viene poi sottratto a credito in sede di dichiarazione dei redditi annuale. Tuttavia incide sulla liquidità e disponibilità finanziaria soprattutto dei soggetti che effettuano un ammontare elevato di intermediazioni per conto di operatori italiani e va gestita correttamente fin da subito.
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