Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione ter.

È infatti l’articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione ter, di usufruire ancora dell’agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell’agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione ter, beneficeranno della riapertura dei termini.

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell’agevolazione c.d. “rottamazione ter” che per il c.d. “saldo e stralcio”, definizione quest’ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

È previsto inoltre un periodo di tolleranza. Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi. Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.

Aspetti pratici

Al fine di permettere il completamento della definizione, l’Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull’esito della domanda contenenti l’importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell’amministrazione sono di 2 tipologie:

  1. Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti”, è il caso che riguarda per l’appunto le richieste di “saldo e stralcio”,
  2. “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata”, relative alla adozione dell’agevolazione c.d. “rottamazione ter”.
La prima comunicazione contiene anche l’eventuale indicazione degli importi esclusi dal “saldo e stralcio” e ricondotti nell’ambito della “rottamazione ter

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agenzia provvederà a inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

  1. direttamente agli sportelli dell’Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
  2. agli sportelli bancomat;
  3. nei tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  4. con il proprio internet banking, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.
L’Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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