È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, la L. 25/2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegni alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse contenuti nel Sostegni ter.

 

Articolo Contenuto
Articolo 1, comma 1 Rifinanziamento Fondo attività chiuse

Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. 73/2021. per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.

Articolo 1, commi 2-3 Sospensione versamenti

Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022.

Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:

1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:

a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici Ateco richiamati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

Con provvedimento Mise, saranno individuati:

– termini e modalità di invio della domanda;

– indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;

– necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

– modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3, comma 1 Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici

Il Fondo di cui all’articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l’anno 2022, di 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici.

Articolo 3, commi 2-2-bis Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà

Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni-bis, viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.

In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definirà entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, una classificazione volta all’attribuzione di un codice Ateco specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Articolo 3, comma 3 Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino

Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.

Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.

Articolo 3, comma 3-bis Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

Introducendo il nuovo comma 624-bis, articolo 1, L. 234/2021, viene previsto che i soggetti che esercitano la facoltà di revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale prevista dall’articolo 110, D.L. 104/2020, prevista dal precedente comma 624, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 110, D.L. 104/2020.

In tal caso, nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

Articolo 3, comma 4-bis Classificazione merceologica delle vendite a domicilio Sosteni ter

Viene previsto che l’Istat, entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), L. 173/2005, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco.

Articolo 4, comma 2 Esonero contributivo turismo Sosteni ter

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Articolo 4, commi 2-ter

2-septies

Esonero contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator Sosteni ter

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dal 28 marzo, è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 4-bis Ampliamente interventi ammessi al tax credit imprese turistiche Sosteni ter

Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021, tra gli interventi ammessi rientrano in quelli di cui al comma 5, lettera c), anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II – Edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Articolo 5 Tax credit locazione imprese turistiche Sosteni ter

Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. tax credit locazioni previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 5-bis Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali Sosteni ter

Modificando l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, la possibilità di sospensione temporanea dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali è prorogata agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Articolo 6 Proroga validità bonus termali Sosteni ter

Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all’8 gennaio 2022.

Articolo 6-ter Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti Sosteni ter

Intervenendo sul comma 1, articolo 24-ter, Tuir, viene modificato il perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva, prevedendone l’applicazione nel caso di trasferimento in Comuni nei territori di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, rientranti negli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016 o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Articolo 6-quinquies Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto Sosteni ter

Viene prevista una specifica modalità di ingresso (articolo 27 T.U. Immigrazione e fuori dai flussi) per i lavoratori nomadi digitali e da remoto non appartenenti all’Unione Europea.

Si considerano come tali i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 28 marzo, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Articolo 7, comma 1 Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali Sosteni ter

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I, D.L. 4/2022, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.

Articolo 7, comma da 2-bis a 2-quinques Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Sosteni ter

Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (L. 170/2010) sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione: l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

Al fine di favorire l’inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l’ambiente più adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.

Tali misure compensative e dispensative sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

Articolo 8, comma 3 Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria Sosteni ter

L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.

Articolo 9, comma 1 Sponsorizzazioni sportive Sosteni ter

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che la norma prevede un contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.

L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

Articolo 9, comma 2 Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo Sosteni ter

Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Articolo 9, comma 3 Destinazione del Fondo unico a sostegno e potenziamento del settore sportivo Sosteni ter

Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Articolo 10, commi 1 e 3 Transizione 4.0 Sosteni ter

Intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 10-bis Misure per il rafforzamento dell’azione dei Confidi in favore delle pmi Sosteni ter

Viene stabilito che i Confidi di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. 269/2003, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, L. 147/2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a pmi operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il Confidi deve utilizzare, risorse proprie in misura non inferiore al 20% del finanziamento complessivo.

I finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 54, L. 147/2013, sono concessi a tasso zero.

Con decreto Mise di natura non regolamentare, sono individuati condizioni e criteri per l’attuazione, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i Confidi devono soddisfare per concedere i finanziamenti.

Articolo 10-ter Perizie per il credito di imposta beni strumentali Sosteni ter

Modificando l’articolo 1, comma 195, L. 160/2019 e il comma 1062, L. 178/2020, viene previsto che, relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Articolo 10-quater Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura Sosteni ter

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Articolo 10-quater, comma 2 Proroga del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 Sosteni ter

Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile è prorogato al 23 maggio.

Articolo 10-quinquies Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio Sosteni ter

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.

Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022.

Articolo 14, commi 1-2 Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW Sosteni ter

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Articolo 14-bis Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita Sosteni ter

Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del D.M. 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del CdM è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate, finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica.

Con decreto del Presidente del CdM sono individuate le modalità di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Articolo 15, commi 1-2 e 4 Credito di imposta imprese energivore Sosteni ter

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 15-bis Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili Sosteni ter

A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie, come individuate da ARERA.

In ragione di ciò, viene soppresso il successivo articolo 16.

Articolo 19, comma 6 Detrazioni per carichi di famiglia Sosteni ter

Il comma 6, articolo 19, D.L. 4/2022 interviene per modificare l’articolo 12, Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.

Nello specifico, il comma 1, lettera d), articolo 12, Tuir ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell’articolo 433, cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.

Il nuovo comma 4-ter prevede poi che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’articolo 12, Tuir, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta.

Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c) come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l’erogazione dell’assegno unico e universale.

Articolo 22, comma 1 Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica Sosteni ter

Alle aziende di minimo 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 207/2012, viene data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, D.L. 103/2021.

Articolo 22, comma 4 Proroga sospensione mutui Comuni cratere Centro Italia Sosteni ter

Modificando l’articolo 14, comma 6, D.L. 244/2016, viene previsto che per i pagamenti di cui all’articolo 48, comma 1, lettera g), D.L. 189/2016, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Modificando l’articolo 2-bis, comma 22, D.L. 148/2017, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospendere le rate del mutuo o dei finanziamenti.

Articolo 22-bis Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili Sosteni ter

Viene previsto che per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012 e dall’articolo 67-septies, D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, D.L. 148/2017, l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 23 Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015 Sosteni ter

L’articolo apporta modifiche al D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico viene soppresso l’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5. In sostanza l’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le modifiche all’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015 dispongono che in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015 viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

All’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 viene previsto che l’esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.

Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato il comma 5, articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 ovvero la previsione, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Articolo 23-quater Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro Sosteni ter

È prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione che prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la sostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Articolo 26, commi 1-4 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo Sosteni ter

Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione Mipaaf sono istituiti 2 fondi denominati:

1. Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (c.d. Fondo di parte capitale), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022; e

2. Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (c.d. Fondo di parte corrente), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione Europea, ed è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto Mipaaf.

Il Fondo di parte corrente è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto Mipaaf sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito.

La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Articolo 26, comma 4-bis Assemblaggio vini Igp Sosteni ter

Introducendo il comma 5-bis, articolo 38, L. 238/2016, si prevede che per i vini Igp, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di “vini finiti” e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica Igp, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.

Articolo 26-quater Misure urgenti a sostegno del settore avicolo Sosteni ter

Modificando l’articolo 1, comma 528, L. 234/2021, è incrementato a 40 milioni di euro, l’importo in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

Inoltre, si prevede che le risorse siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

Articolo 27 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali Sosteni ter

Modificando l’articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.

Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.

Articolo 27-bis Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura Sosteni ter

Viene stabilito che entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, saranno aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al D.M. 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l’ambito di attività.

Articolo 28 Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche Sosteni ter

Viene modificato l’articolo 121, D.L. 34/2020, stabilendo che il contribuente può alternativamente scegliere tra:

a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Anche per i crediti disciplinati dal successivo articolo 122, D.L. 34/2020, è prevista la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 o 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Anche per il c.d. tax credit turismo (articolo 1, D.L. 152/2021) e per quello previsto per la digitalizzazione dei tour operator e le agenzia di viaggio (articolo 4, D.L. 152/2021), è prevista la cedibilità solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020. I contratti di cessione in violazione di quanto sopra sono nulli.

Articolo 28-ter Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale Sosteni ter

L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, D.L. 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020.

L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta e comunica i relativi dati al Mef.

Articolo 28-quater Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro Sosteni ter

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell’articolo 1, L. 234/2021 (nuovo comma 43-bis) si prevede che per i lavori edili (Allegato X al D.Lgs. 81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i bonus previsti in edilizia, come il 110% (in particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013 dall’articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall’articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

Tale indicazione deve essere verificata per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità.

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle casse edili.

Il comma 43-bis, articolo 1, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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