Con il D.L. 179/2012 è stato introdotto in Italia un quadro di riferimento per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative c.d. startup, l’articolo 25 del citato decreto definisce start-up innovativa la: “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

La start up innovativa è quindi una società costituita sotto forma di Srl, Srls, Spa, Sapa e Società Cooperativa che possiede tuttavia i seguenti requisiti:

  1. maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
  2. costituita e operante da non più di 60 mesi;
  3. residente in Italia ai sensi dell’articolo 73, D.P.R. 917/1986, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  4. totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;
  5. non deve distribuire o aver distribuito utili;
  6. oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. non costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La società deve inoltre soddisfare almeno uno tra i seguenti criteri:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 4, D.M. 270/2004
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Quello che contraddistingue queste nuove realtà è la possibilità di usufruire di agevolazioni normative e fiscali (è necessario a tale scopo essere iscritti nella apposita sezione del Registro delle Imprese presso la Cciaa e presentare periodicamente una attestazione di mantenimento dei requisiti di iscrizione), che di seguito riportiamo.

 

 

Benefici normativi

Le start up innovative hanno facoltà:

  • di estendere di ulteriori dodici mesi il periodo di rinvio a nuovo delle perdite;
  • (in caso di riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale) di differire la decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo;
  • di utilizzare, anche se costituite in forma di Srl, degli istituti civilistici ammessi solo nelle Spa;
  • di offrire al pubblico quote di partecipazione anche se costituite in forma di Srl;
  • di derogare al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni;
  • di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci.

 

Benefici fiscali

Oltre alle facilitazioni normative ci sono poi anche agevolazioni di carattere fiscale quali:

  • esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese,
  • esonero dal pagamento del diritto annuale.
  • esenzione da tassazione (e contribuzione) per i redditi derivanti dalla attribuzione a amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative di azioni, quote o titoli similari (si incentiva in questo modo la partecipazione diretta al rischio di impresa),
  • deduzione o detrazione dal proprio reddito per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le persone fisiche e giuridiche di una parte delle somme investite in imprese start up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati,
  • possibilità di accedere gratuitamente e in modo semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

Recenti interventi del Mise

Al fine di identificare e meglio spiegare i requisiti previsti per l’”accesso” all’istituto delle start up innovative il Mise, lo scorso mese, ha emanato nuovi pareri con i quali ha chiarito alcuni aspetti ritenuti dubbi e sollevati dai contribuenti. Esaminiamoli sinteticamente.

  • Costituzione della start up (punto 7)

Il Mise ha chiarito che può riconoscersi il requisito costitutivo anche alla Srl, già costituita, che si renda affittuaria di un’azienda.

  • Spese in R&S (punto a))

Il Mise chiarisce che rientrano tra dette spese anche quelle in immobilizzazioni immateriali, con l’unica esclusione delle spese in immobili.

  • Nozione di collaboratore a qualsiasi titolo (punto b))

Il Mise ha chiarito che il requisito che prevede l’impiego di personale altamente qualificato deve ritenersi soddisfatto anche in relazione ai soci amministratori, quando questi risultino anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

  • Domanda di brevetto (punto c))

È stato affermato che il requisito della titolarità di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale è soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito.

 

 

Certificazione dei bilanci

Il Mise ha anche chiarito che, ai fini della certificazione obbligatoria dei bilanci delle start up innovative occorre fare riferimento alle norme generali dettate in materia e che quindi la certificazione deve essere tassativamente operata da un revisore o società di revisione, iscritta nell’apposito registro e deve contenere dati tassativi da lei stessa indicati (vedasi allo scopo provvedimento n. 155144/2015).

Il Ministero ha anche spiegato che la certificazione del bilancio deve essere parte integrante dello stesso e deve essere portata in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni connesse. In particolare il Mise ha specificato che la firma in sede di deposito di detti atti deve essere operata con la smart card del legale rappresentante e non anche dell’intermediario trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità.

 

Attestazione mantenimento dei requisiti

In merito alla attestazione di mantenimento dei requisiti per essere iscritti tra le start up innovative il Mise specifica che il relativo deposito deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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