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Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l’Imu. Il nuovo tributo si applica su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU), ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’Imu).

La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’Imu (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote Imu + TASI non può superare il massimo previsto per l’Imu (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali. È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

 

FATTISPECIE

IMU

TASI

Abitazione principale

NO

SI

Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9)

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

SI

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

 

Le scadenze di versamento

Il DL 16/14 ha stabilito per la TASI delle regole di versamento e calcolo dell’acconto simili all’Imu, ma ha richiesto l’introduzione di una previsione specifica sul 2014.

In un decreto in corso di approvazione, per evitare eventuali problemi di rimborso TASI sui fabbricati diversi dall’abitazione principale, verrà stabilito lo slittamento del versamento di tutti gli immobili per i quali non sia stata deliberata l’aliquota (scadenza fissata al 16 ottobre, facendo riferimento a quanto i Comuni avranno pubblicato entro il prossimo 31 luglio). Tale slittamento riguarda solo i Comuni che entro il 31 maggio non hanno pubblicato i parametri di calcolo, situazione davvero frequente visto che i Comuni con delibera pubblicata sono poco più di 2.000, quindi meno del 30% degli Enti. La scadenza di ottobre non dovrebbe invece interessare le abitazioni principali, la cui imposta, in tali comuni privi di delibera al 31 maggio, dovrà essere interamente versata a dicembre (questo aspetto dovrà essere confermato dal decreto in corso di approvazione).

In tutti i Comuni dove invece sono state pubblicate le aliquote, la scadenza per il versamento dell’acconto rimane ancorata al 16 giugno e, per il calcolo, si dovranno utilizzare proprio i parametri di calcolo deliberati dal Comune.

Pertanto, il discrimine per individuare la corretta regola di versamento, è la pubblicazione o meno delle delibere entro il 31 maggio scorso.

 

Acconto Comuni SENZA delibera entro 31.5

Abitazione principale

NON dovuto

Altri immobili

16 ottobre

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.7

 

Acconto Comuni CON delibera entro 31.5

Abitazione principale

16 giugno

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.5

Altri immobili

16 giugno

Sulla base delle Aliquote deliberate entro 31.5

 

Da notare che l’eventuale rinvio riguarda solo ed esclusivamente la TASI, ma non l’Imu. Quindi nei circa 6.000 comuni privi di delibera TASI, il versamento di tale tributo viene rinviato, ma entro il 16 giugno si dovrà in ogni caso versare l’Imu (ovviamente ove dovuta).

 

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l’IMU:

  • tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E/14 (la Risoluzione n.47/E emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
  • tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.2014 e pubblicato in G.U. il 28.5.2014. Tale bollettino presenta l’intestatario prestampato “pagamento TASI” e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà

 

c  Codici tributo per il versamento TASI

Codice tributo Immobile Destinatario versamento

3958

Abitazione principale e pertinenze Comune

3959

Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune

3960

Aree fabbricabili Comune

3961

Altri fabbricati Comune

 

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle Imu:

  • Gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all’unità di euro
  • Occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento.
  • Se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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