normegiuridiche_6Come ogni anno entro il 17 marzo 2014 (il 16 marzo, termine naturale, cade di domenica) deve essere effettuato il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2014da parte di:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87 per la generalità delle società;
 
€ 516,46 per le società con Capitale sociale all’1/01/14 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2014.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • società di capitali sportive dilettantistiche.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

  • utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 nella sezione “Erario”;
  • indicando, quale annualità, il 2014 (l’anno per il quale si versa la tassa).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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