La “Legge di Stabilità 2013” (D.L. n.95/12) ha ribassato al 20% la quota dei costi deducibili per le auto che rientrano nella lett. b), del co.1, dell’art.164 del Tuir (auto non esclusivamente strumentali e non concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta).
La modifica inciderà non poco nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, aggravando il carico fiscale sulle citate spese.
Sul punto è opportuno segnalare che il D.L. n.95/12 deve ancora essere convertito in legge e, pertanto, potrebbe anche subire delle ulteriori modifiche.
Lo scenario dei costi auto 2013
Ricordiamo preliminarmente ed in estrema sintesi, che fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi delle autovetture (acquisto, leasing, noleggio e spese di impiego) prevedevano, tralasciando i mezzi fiscalmente qualificati come strumentali quali le auto dei tassisti e le auto adibite alla scuola guida, una deducibilità ordinaria del 40% che saliva al 90% in caso di autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
A partire dal 2013 la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi in questione sarà così ridotta:
Ü per le auto aziendali ordinariamente utilizzate dal 40% al 20%;
Ü per le auto concesse in uso ai dipendenti dal 90% al 70%.
Da segnalare che anche se cambia la misura percentuale di deducibilità delle spese, restano invariati i limiti massimi di “costo fiscale” fiscale deducibile in caso di acquisto di auto in proprietà (€18.076) o noleggio (€3.615) sui quali applicare le citate percentuali.
Si veda la seguente tabella meramente riassuntiva.
Deducibilità ordinaria dei costi auto |
||||
|
Acquisto |
Leasing |
Noleggio |
Spese di utilizzo |
Misura attuale |
40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max €18.076) |
40% del valore delle rate annue complessive (max €18.076) |
40% del valore dei canoni (max €3.615) |
40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
Dal 2013 |
20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max €18.076) |
20% del valore delle rate annue complessive (max €18.076) |
20% del valore dei canoni (max €3.615) |
20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
Auto date in uso promiscuo ai dipendenti |
||||
|
Acquisto |
Leasing |
Noleggio |
Spese di utilizzo |
Misura attuale |
90% del valore di acquisto senza alcun limite |
90% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite. |
90% del valore dei canoni |
90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
Dal 2013 |
70% del valore di acquisto senza alcun limite |
70% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite. |
70% del valore dei canoni |
70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
Le modifiche non riguarderanno i soggetti che esercitano l’attività di agente di commercio per i quali restano comunque in vigore le regole attuali (percentuale di deducibilità 80% con limite massimo di spesa per l’acquisto di €25.822,85).
Le novità trovano ordinariamente applicazione, come già detto, dal 2013.
Le possibili scelte di convenienza
Alla luce delle modifiche brevemente descritte occorrerà valutare con particolare attenzione la convenienza, in termini di risparmio fiscale, di procedere all’acquisto delle auto nell’ambito dell’attività d’impresa.
Una valida alternativa a questa scelta potrebbe essere, ovviamente laddove possibile, quella di procedere all’intestazione privata dell’auto e al successivo rimborso chilometrico a favore del socio/amministratore o del dipendente per i viaggi effettuati per motivi di lavoro.
La deducibilità fiscale di tali rimborsi, infatti, se limitata al costo di percorrenza ACI o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel), è consentita in misura piena.
Per converso le somme percepite a titolo di rimborso dal socio amministratore o dal dipendente per le stesse trasferte, se effettuate fuori dal territorio comunale, non sono tassabili.
Si veda al riguardo la seguente tabella riassuntiva (dati Aci settembre 2012).
Percorrenza media annua autovettura a gasolio 20 cavalli fiscali |
|||||||||||||||||||
10.000 |
15.000 |
20.000 |
30.000 |
40.000 |
50.000 |
60.000 |
70.000 |
80.000 |
90.000 |
100.000 |
|||||||||
0,72591 |
0,58176 |
0,50968 |
0,43761 |
0,40157 |
0,37995 |
0,36553 |
0,35523 |
0,34751 |
0,34151 |
0,33670 |
|||||||||
Percorrenza media annua autovettura a benzina 17 cavalli fiscali |
|||||||||||||||||||
5.000 |
10.000 |
15.000 |
20.000 |
25.000 |
30.000 |
35.000 |
40.000 |
45.000 |
50.000 |
||||||||||
1,06141 |
0,69840 |
0,57739 |
0,51689 |
0,48058 |
0,45638 |
0,43910 |
0,42613 |
0,41605 |
0,40798 |
||||||||||
Alla luce di quanto sopra risulta quindi evidente che in relazione alla fiscalità delle auto utilizzate promiscuamente e per fini privati e per l’attività d’impresa, si rende oggi quanto mai opportuno valutare le singole situazioni caso per caso per procedere alla scelta migliore.
Per eventuali approfondimenti si invitano i signori clienti a contattare lo studio che rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.