Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene anche su altri temi di interesse prevedendo ulteriori rinvii e disposizioni di favore, in particolare gli articoli 20, 22, 26 e 30 prevedono rispettivamente:

– la modifica dell’importo degli acconti di imposta calcolati con metodo previsionale;

– la proroga della consegna delle CU 2020;

– il rinvio della scadenza di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e infine

– un ampliamento dei beni sui quali spetta il credito di imposta sui dispositivi di protezione.

Si propone una breve disamina delle singole disposizioni.

Acconti di imposta

Come noto il calcolo dell’acconto delle imposte sul reddito dovute per l’anno successivo è effettuato con “metodo storico” ovvero basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto).

È tuttavia possibile utilizzare nel calcolo degli acconti il “metodo previsionale”.

Questa scelta è normalmente riservata a coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente, si procede quindi al calcolo sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

In considerazione della emergenza in corso che potrà comportare abbattimenti dei fatturati, il legislatore introduce una disposizione di favore prevedendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il “metodo previsionale” anziché il “metodo storico” prevedendo, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo di imposte versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.

Le sanzioni e gli interessi non troveranno quindi applicazione quando gli acconti comunque versati saranno almeno pari all’80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Proroga della consegna delle CU 2020

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall’emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all’Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

  Scadenza originaria Scadenza attuale
Consegna CU 2020 31/03/2020 30/04/2020
Spedizione AdE 31/03/2020* 30/04/2020

*Termine già prorogato rispetto all’originale del 7/3/2020

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sempre nell’ottica di facilitare l’operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche legate all’importo dovuto.

In particolare il Legislatore ha previsto che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Qualora si considerasse anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, e l’importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Periodo di riferimento Requisiti Scadenza differita
I trimestre Inferiore a euro 250 Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020
Somma I e II trimestre Superiore a euro 250
     
I trimestre Inferiore a euro 250 Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020
Somma I e II trimestre Inferiore a euro 250

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione

Con il decreto “Cura Italia”, è stato introdotto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell’epidemia.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,
  • dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
  • i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l’emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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