La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.
Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo può essere:
– esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
– promiscuo (aziendale e privato). Si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
– esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta esclusivamente un benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.
Le tabelle Aci per la determinazione del benefit convenzionale per l’anno 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.
Auto per utilizzo esclusivamente aziendale
Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.
In definitiva:
– il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
– il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall’articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
– l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
– i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
– le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda “custode” dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.
Auto per uso promiscuo aziendale e privato
La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:
– l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
– l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
– l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffetta” nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.
Disciplina applicabile dal 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l’impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO2, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l’evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.
LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO
Fino al 30.6.2020
Dall’1.7.2020 al 31.12.2024
Dal 1.1.2025
30%
Fino a 60 g/Km CO2 à 25% Da 61 a 160 g/Km CO2 à30% Da 161 a 190 g/Km CO2 à 50% Oltre 190 g/Km CO2 à 60%
Alimentaz. elettrica à 10% Alimentaz. ibrida plug-in à 20% Altre alimentazioni à 50%
Pertanto, l’effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:
1. il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall’ACI, in relazione a una percorrenza “standard” di 15.000 Km annui;
2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
3. la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.
È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO2).
Disciplina dal 2025
Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del benefit in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:
1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020). Dunque, va precisato che:
– per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
– per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
– la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.
Emissione di CO2 del veicolo
% di percorrenza privata
Anno 2020
Dal 2021
Fino a 60 g/Km
25%
25%
Da 61 a 160 g/Km
30%
30%
Da 161 a 190 g/Km
40%
50%
Oltre 190 g/Km
50%
60%
Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del benefit “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2 (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura)In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.
Altre regole
Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:
– il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
– il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
– l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
– i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
– le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.
Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che:
– il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
– il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
– il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.
Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell’elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.
Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.
Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.
Auto per uso esclusivamente privato
L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell’ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.
Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.
Non mutano le regole di deduzione in capo all’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.
Auto data in uso al collaboratore/amministratore
Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.
Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.
In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.
A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia l’uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.
Sul versante fiscale, inoltre, la società:
– individua gli interi costi riferibili al veicolo;
– considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore;
– considera deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).
Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell’anno 2014.
A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.