Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

  Soggetti Irpef Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo 4001 2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002
Iva annuale saldo 6099
Irap – saldo 3800
Irap – acconto prima rata 3812
Irap – acconto seconda rata 3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario 1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni 3805

 

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

 

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2023 e del modello Irap 2023 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
  • vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

 

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023;
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2023 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023);
  • se il bilancio dell’esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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