Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (G.U. n.231 del 17.09.2020), previsto dall’art. 4 del D.L.gs. n.111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Tale D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i due precedenti decreti che fino ad allora hanno regolato la materia:

  • il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
  • il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154 art.1 della legge 190/2014 (la legge di bilancio per l’anno 2015).

Con il citato decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

  • viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli Enti di Terzo Settore), per ottenere l’accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell’Ufficio del RUNTS e non più all’Agenzia delle Entrate.

 

Ex Onlus: nuove regole al debutto per l’anno 2026

Con un Comunicato stampa rilasciato in data 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate, oltre ad annunciare la disponibilità degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per l’anno 2025, ricorda anche le regole per accedere al contributo per l’anno 2026.

Le regole per il mantenimento del contributo

Posto che dallo scorso 1/1/2026 l’Anagrafe delle Onlus è soppressa, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille (e per non far scattare l’obbligo di devoluzione del patrimonio) le ONLUS hanno dovuto provvedere a presentare domanda di iscrizione nel RUNTS entro lo scorso 31/3/2026 scegliendo la categoria di Ente del Terzo Settore a loro più congeniale.

La richiesta di iscrizione va quindi presentata, ai fini del contributo, anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli ultimi elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi stessi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, hanno dovuto fare riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del MLPS per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (Iban, richieste di revoca, ecc.).

Le nuove richieste di accreditamento

Con la soppressione dell’Anagrafe delle Onlus, termina la competenza dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’accreditamento e alla verifica dei requisiti di accesso al riparto del contributo del 5 per mille. Gli enti in questione, dunque, se intendono continuare a operare come Enti del Terzo settore, dovranno accreditarsi al contributo con le nuove modalità, e cioè tramite il RUNTS.

 

Le regole per gli ETS

L’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2026, come per gli anni precedenti, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2026 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2026.

 

  • Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000”, potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data dell’10 aprile (ex art. 3 del citato D.P.C.M.).

Si precisa, infine, che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2026 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997.

 

  • Elenchi ammessi ed esclusi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2026, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

 

Il calendario 2026 per gli ETS

ADEMPIMENTI TERMINI
DOMANDA ISCRIZIONE ENTRO IL 10 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO ENTRO 20 APRILE
REGOLARIZZAZIONE DOMANDE 30 SETTEMBRE
PUBBLICAZIONE AMMESSI/ESCLUSI 31 DICEMBRE

Sito web MLPS

 

Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli ETS come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori della competenza del MLPS e degli Uffici del RUNTS), la possibilità di fare ricorso all’agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.

Possono infatti presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’art.1 co.1 lettera e) e art.6, D.P.C.M. 23.07.2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:

  • riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
  • che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. In base a quest’ultima, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell’Agenzia.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell’elenco permanente 2026 pubblicato sul sito del CONI (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2025) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026.

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l’anno finanziario 2026, come accaduto per gli anni precedenti, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

 

Il calendario 2026 per le ASD

ADEMPIMENTI TERMINI
DOMANDA ISCRIZIONE DA 10 MARZO A 10 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO ENTRO 20 APRILE (*)
CORREZIONE DOMANDE 30 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO 10 MAGGIO (*)
REGOLARIZZAZIONE DOMANDE 30 SETTEMBRE

(*) Sito web Agenzia Entrate e sito web CONI

 

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:

  • permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, , nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’art. 16, comma 1-bis, L. n. 394/1991.

Gli altri destinatari del 5 per mille 2026

  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. n.111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette (art.17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. n.172/2017).

 

Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2026 anche se non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “Remissione in bonis”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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