Con la conversione del D.L. n. 96/2025, avvenuta a opera della Legge n. 119/2025 (G.U. 184 del 09/08/2025), il Legislatore ha reso definitive importanti “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.
Tralasciando le disposizioni che riguardano l’organizzazione dei prossimi grandi eventi che coinvolgeranno il nostro Paese (Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, 38° Edizione America’s Cup – Napoli 2027, XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, ATP Finals 2026-2030, Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032), meritano qui attenzione alcune previsioni contenute del Capo III del citato Decreto che vanno a impattare sui Decreti attuativi della c.d. Riforma dello Sport.
In particolare, occorre segnalare le modifiche apportate a talune previsioni contenute:
- nel D.Lgs. n. 40/2021 che detta misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
- nel D.Lgs. n. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Mentre le innovazioni apportate al D.Lgs. n. 40/2021, contenute nell’articolo 10, D.L. n. 96/2025, intervengono al fine di operare un rinvio alle regole tecniche vigenti per garantire l’adeguamento con le ultime tecnologie, di particolare impatto operativo è la previsione contenuta nel successivo articolo 11 che va a modificare il comma 1 dell’articolo 11, D.Lgs. n. 36/2021. La disposizione ante modifica imponeva, infatti, un divieto agli amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi altra carica in organizzazioni sportive affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva (tra l’altro, con una formulazione introdotta dal Legislatore della riforma ben più ampia rispetto al passato). Ciò significava che un amministratore non poteva detenere contemporaneamente incarichi amministrativi (sia come presidente che come semplice consigliere) in altre associazioni o società che appartenevano allo stesso circuito federale o ente di promozione. Per effetto della recente modifica normativa, che va a sostituire la parola “amministratori” con “presidenti”, si contiene dunque tale limitazione per i soli soggetti “apicali” dei sodalizi sportivi dilettantistici, permettendo quindi a un soggetto di essere contemporaneamente componente del consiglio direttivo anche di diverse ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS.
Con 2 modifiche che interessano, invece, la disciplina dei contratti sportivi subordinati si provvede, rispettivamente, di incrementare da 5 a 8 la durata massima prevista dal comma 2 dell’articolo 26, D.Lgs. n. 36/2021 nonché, attraverso l’inserimento di un nuovo articolo 26-bis rubricato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, a stabilire che:
- a decorrere dal 9 agosto 2025 – anche in relazione ai rapporti di lavoro subordinato del settore sportivo dilettantistico – le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a 8 anni;
- per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle Federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a 5 esercizi finanziari.
Esenzione IMU per gli immobili utilizzati da ASD/SSD
In data 30 luglio 2025 è, inoltre, intervenuta la conversione nella Legge n. 108/2025 (G.U. 177 del 01/08/2025) del D.L. n. 84/2025, e dei cui contenuti riguardanti le modifiche recate dagli articoli 8 e 14 abbiamo già dato conto nella circolare dello scorso mese di luglio.
Tuttavia, con la richiamata Legge di conversione, viene introdotto un nuovo articolo 6-bis al Decreto che detta importanti disposizioni in materia di esenzione dall’IMU per lo svolgimento di attività sportive.
La verifica dei requisiti di esenzione (la norma richiama le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 759, lettera g), Legge n. 160/2019 nonché la lettera m) dell’articolo 1, Regolamento di cui al Decreto MEF n. 200/2012) verrà pertanto subordinata alla individuazione con cadenza annuale, da parte dei Comuni e sentite le rappresentanze sportive locali, dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6, D.M. n. 200/2012 (nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all’interno del singolo Comune, l’ambito “territoriale” potrà essere esteso fino a quello regionale).
Detti corrispettivi medi, inoltre, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di ciascun Comune.
La novella normativa prevede poi una disposizione di carattere transitorio in base alla quale – nelle more della definizione di questi corrispettivi medi – l’esenzione potrà essere concessa unicamente al verificarsi del requisito dell’iscrizione, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le società sportive dilettantistiche SSD) di cui all’articolo 90, Legge n. 289/2002, nel registro nazionale delle attività sportive (RAS) di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 39/2021 e ciò “a valere dall’anno di iscrizione nel predetto registro”. Quale sia il preciso significato di tale ultima affermazione, considerato che l’iscrizione al RAS è, come è noto, stata preceduta in anni recenti dal Registro Telematico tenuto presso il CONI, non è ancora dato saperlo. E quindi auspicabile che sul punto intervengano chiarimenti ufficiali che consentano una chiara e precisa applicazione dell’agevolazione.
Si prevede, infine, che non si darà luogo al rimborso delle somme già versate.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
