E’ definitivo il nuovo quadro normativo per le detrazioni in tema di interventi di riqualificazione energetica e recupero degli edifici esistenti. I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 65% ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2013 per sostenere le spese.

 La detrazione Irpef/Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica

La detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata dalla scadenza ante D.L. n.63/13 del 30 giugno 2013 fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013, con la nuova misura di detrazione incrementata al 65% (anziché al 55%) per le spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013. La detrazione del 65% è fruibile, invece, per le spese sostenute fino al successivo 30 giugno 2014 (anziché fino al 31 dicembre 2013) nel solo caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Essendo inalterato l’ammontare massimo della detrazione spettante, i nuovi limiti massimi di spesa agevolabile per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sono i seguenti:

  •   per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi è pari a €92.308;
  •   per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda è pari a €92.308;
  •   per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione è pari a €46.154;
  •   per gli interventi di riqualificazione energetica che insistono su tutto l’edificio è pari a €153.846.

Per quanto riguarda il criterio rilevante per l’individuazione del sostenimento della spesa di riqualificazione energetica occorre ricordare la distinzione tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito di impresa:

  •   per i soggetti non titolari di reddito di impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale, che costituisce la modalità di pagamento obbligatoria delle spese;
  •   per le imprese l’effettivo pagamento (che può avvenire anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale) non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell’intervento energetico abbiano quale competenza il periodo di imposta 2013, ovvero si evinca dalle stesse fatture che l’intervento è stato ultimato entro il 31 dicembre 2013.

 

Risulta evidente come non vi siano dubbi nella determinazione della data di rilevanza dell’agevolazione nel caso dei soggetti non titolari di reddito di impresa (corrisponde alla data di effettuazione del bonifico). Per le imprese, invece, il momento di imputazione dei costi si verifica alla data in cui sono ultimate le prestazioni per i servizi o alla data di consegna o di spedizione per i beni mobili. È importante determinare la data effettiva di rilevanza di un costo per i lavori che proseguono a cavallo del 6 giugno 2013, in quanto un medesimo intervento potrà prevedere alcuni costi agevolabili al 55% (se sostenuti entro il 5 giugno 2013) e altri costi agevolabili al 65% (se sostenuti dal 6 giugno 2013).

 

La detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio e il “bonus arredi”

La detrazione Irpef del 50% nel limite di spesa di €96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013. Stante l’attuale tenore della norma, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2014, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tornerà nella misura ordinaria del 36% con la soglia massima di spesa per singola unità immobiliare pari a €48.000.

In sede di conversione del D.L. n.63/13 è stata prevista la possibilità di fruire di una detrazione Irpef maggiorata del 65% anziché del 50% (nel limite di spesa di €96.000 fino al 31 dicembre 2013) per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche effettuati a decorrere dal 5 agosto 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tale detrazione maggiorata è certamente fruibile dai soggetti Irpef, mentre si attende un chiarimento ministeriale per quanto riguarda la possibilità che soggetti beneficiari della stessa siano anche i titolari di reddito di impresa.

 La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è consentita a decorrere dal 6 giugno 2013 anche per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa di €10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di €96.000 per l’intervento di recupero).

 

Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di uno degli interventi “minori” che fruiscono della detrazione Irpef del 50% ma non oggetto di ristrutturazione edilizia il “bonus arredi” è fruibile? La risposta dovrebbe essere affermativa, anche se sul punto si attende un chiarimento ministeriale (si tratta della messa a norma degli edifici, della eliminazione delle barriere architettoniche, della prevenzione degli infortuni domestici, del contenimento dell’inquinamento acustico, della bonifica dell’amianto, della prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, dell’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché della realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio).

 La nuova detrazione (c.d. “bonus arredi”) è fruibile con una soglia massima di spesa pari a €10.000 che corrisponde a una detrazione Irpef massima pari a €5.000, da ripartire obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo. Le regole per la fruizione del bonus arredi sono le medesime previste per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio:

  •   pagamento tramite bonifico bancario/postale dal quale emergano causale del versamento (medesima utilizzata per i bonifici di ristrutturazione edilizia), codice fiscale del soggetto erogante e numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico;
  •   principio di cassa, facendosi esclusivo riferimento alla data di pagamento, indipendentemente dalla data e dalla competenza della fattura.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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