L’attestato di prestazione energetica sostituisce il già conosciuto Ace, attestato di certificazione energetica e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario.
La norma, in vigore dal 4 agosto scorso, prevede che:
L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il nuovo attestato è quindi obbligatorio, e deve essere allegato all’atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili.
Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità ma anche i patti di famiglia e i trust, mentre ne risultano escluse le costituzioni di fondi patrimoniali.
I contratti di locazione interessati dall’obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.
La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.
- L’Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.
| La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante, la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggetta a prescrizione). |
Esistono una serie di casi in cui non sussiste l’obbligo di allegazione dell’attestato:
- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri,
- fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
- fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione,
- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici,
- luoghi adibiti al culto,
- ruderi,
- fabbricati al grezzo,
- fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (come piscine, serre).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
