agevolazioni-prima-casa-casi-particolari Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell’anno di riferimento.

Il diritto è dovuto alle sedi delle Camera di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie ovvero uffici di rappresentanza.

Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società di persone (Snc, Sas);
  • società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2013 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art.2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2013.

 

Misura del diritto

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.13, n.0201237 ha confermato gli importi del diritto annuale, già in vigore, anche per il 2014, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

 

È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero.

 

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2014 si applicano i seguenti importi:

 

Tipologia d’impresa/società

Costi sede

Costi U.l.*

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

€ 200,00

€ 40,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese

€ 88,00

€ 18,00

Società semplici agricole

€ 100,00

€ 20,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

€ 110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)

€ 30,00

*  L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di € 30,00.

 

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro i 16 giugno 2014, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Sezione speciale

 

Tipologia d’impresa/società

Costi

Imprese individuali

€ 88,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

€ 110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)

€ 30,00

Soggetti semplici con ragione sociale agricola

€ 100,00

Soggetti semplici con ragione sociale non agricola

€ 200,00

Società tra avvocati (D.Lgs. n.96/01, art.16)

€ 200,00

 

Anche in questo caso le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

 

Sezione ordinaria

Per l’anno 2014 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a € 200,00 per la sede legale, e un diritto di € 40,00 per ciascuna unità locale.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

L’ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2014.

 

Aliquote in base al fatturato 2013 ai fini Irap

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0

100.000,00

€200,00 (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

 

Unità locali

  • le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2014 e il codice tributo 3850;
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a € 110,00.

 

Gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di € 30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€ 200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€ 100).

 

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L’importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).

 

 

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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