FINANZIAMENTI4 L’articolo 1 del D.L. n.66/14 in vigore dal 24 aprile scorso, che dovrà essere convertito in legge, ha introdotto un’agevolazione con la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, consistente in un credito di importo massimo pari a € 640 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati fino a € 26.000, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Per consentirne una rapida fruizione, è previsto che il credito:

  • sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza che sia necessaria una richiesta esplicita da parte dei lavoratori;
  • sia attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2014);
  • sia riconosciuto per il 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell’IRAP dovuta dai datori di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito la circolare n.8/E del 28 aprile scorso, fornendo le precisazioni di seguito così schematizzate.

 

Presupposti per la maturazione del diritto al credito

La norma richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito:

  • tipologia di reddito prodotto,
  • sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro,
  • importo del reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Importo del credito

Il valore del credito, in relazione all’importo del reddito complessivo, è pari a:

  • € 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000;
  • la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000, applicando la formula 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000], se il reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma non a € 26.000.

Beneficiari

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato:

  • da redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione;
  • da alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124/93 comunque erogate, compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative).

I lavoratori titolari dei redditi indicati devono inoltre avere un’imposta lorda di importo maggiore delle detrazioni da lavoro loro spettanti ex art.13, co.1 Tuir, per la determinazione delle quali il reddito complessivo si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, a nulla rilevando che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle citate (ad esempio carichi familiari).

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il lavoratore sia titolare di un reddito complessivo 2014 non superiore a € 26.000, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Soggetti esclusi

Sono pertanto esclusi dal credito i lavoratori:

  • il cui reddito complessivo non sia formato dai redditi specificati;
  • che non abbiano un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art.13, co.1 Tuir;
  • che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, siano titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000.

Datori di lavoro interessati

  • Enti e le società indicati nell’art.73, co.1 Tuir.
  • Società e associazioni indicate nell’art.5 Tuir.
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali.
  • Imprese agricole.
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni.
  • Curatori fallimentari.
  • Commissari liquidatori.
  • Condomini.
  • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.
  • Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Modalità di determinazione del credito

La spettanza del credito ed il relativo importo devono essere determinati dai datori di lavoro sulla base dei dati reddituali conosciuti; in particolare, i sostituti d’imposta devono considerare il reddito previsionale e le detrazioni riferiti alle somme e valori che corrisponderanno durante l’anno, nonché dei dati di cui entrassero in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore relative ai redditi conseguiti da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014.

Il credito deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati, tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito interessata.

Adempimenti dei datori di lavoro

I sostituti d’imposta che eroghino le tipologie di redditi che conferiscono il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate e rapportandolo al periodo di paga, ripartendolo fra le retribuzioni erogate dopo il 24.04.14, a partire dal primo periodo di paga utile. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito dovrà essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio e che, solo nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, lo stesso debba essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Il credito erogato sarà compensato utilizzando prima l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad esempio le ritenute Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, solo in caso di incapienza e per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga che, quindi, non dovranno essere versati.

Il datore di lavoro dovrà indicare l’importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud) e gli importi non versati per effetto dell’attribuzione del credito nel modello 770.

Adempimenti dei lavoratori

I lavoratori titolari nel 2014 di redditi delle tipologie richiamate le cui remunerazioni siano erogate da un soggetto non sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 e utilizzarlo poi in compensazione o richiederlo a rimborso. La medesima possibilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

I lavoratori che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono darne comunicazione al datore di lavoro che potrà recuperare l’eventuale credito già erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

I lavoratori che abbiano comunque percepito il credito anche se in tutto o in parte non spettante, sono tenuti alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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