Con la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020) il legislatore ha previsto, nell’ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva.

In particolare (ai commi che vanno da 1079 a 1082 dell’unico articolo che compone la citata legge) vengono previste 2 macro-aree di intervento:

  • l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  • l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Con il successivo comma 1083 viene altresì disposto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082.

 

Con il provvedimento direttoriale protocollo n. 293390 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate, nel dare attuazione alle disposizioni appena richiamate, individua le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Richiamando le previsioni contenute nello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il recente Provvedimento direttoriale precisa che le disposizioni in esso contenute hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali

I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.R. 746/1983 (con. L. 17/1984).

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

 

La valutazione del rischio

 

·      Analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;

·      valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

·      individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

·      individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

 

Fermo restando i successivi controlli ordinari (articolo 51 e ss., D.P.R. 633/1972), la descritta procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate e verranno disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

 

Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento già trasmesse

Nel caso le descritte verifiche conducano ad un esito irregolare le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

 

Comunicazione all’emittente

 

·      Indicazione sintetica delle anomalie riscontrate e dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale (N.B. la presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione).

·      L’ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.

 

In concomitanza con la procedura d’invalidazione l’Agenzia delle entrate invia anche al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione a mezzo pec che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

 

Procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è anche inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Comunicazione all’emittente

 

·      In tali casi, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale (N.B. la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione).

·      L’ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.

 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, da trasmettere al sistema Sdi nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.

La fattura elettronica deve riportare:

  • nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

 

Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento

 

Rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di 2 parti:

·      la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567);

·      la seconda, di 6 cifre (ad esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

 

Il blocco “AltriDatiGestionali”

 

Deve essere compilato per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

·      nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;

·      nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);

·      nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata all’emittente.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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