Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno 2025 scadrà il prossimo 30 aprile 2026. Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2025 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell’attuale termine previsto dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l’esercizio del richiamato diritto.

 

Le regole per la detrazione

Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, al momento di effettuazione dell’operazione, ovvero al momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. La fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

 

I due presupposti per la detrazione
effettuazione dell’operazione c.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fattura c.d. presupposto formale

 

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d’anno

Per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute nel corso dell’anno, l’effettuazione dell’operazione e la ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Vale la pena osservare che, a seguito dell’avvento dell’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Al contrario, invece, un soggetto passivo Iva che è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2025 solo nel corso del 2026, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2026 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2027. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

 

Ricorso all’Integrativa per le fatture ricevute nel 2025 ma registrate dopo il 30 aprile 2026

Sempre con la circolare n. 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso, quindi, della fattura datata 2025 e ricevuta con data “certa” nel 2025, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2026 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia delle Entrate l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può, quindi, considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d’imposta 2025 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2025, vale a dire entro il 30 aprile 2026.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027).

Da notare che, secondo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2026, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2025.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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