Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto con diverse misure per far fronte agli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, in particolare per calmierare le conseguenze derivanti dall’incremento dei costi dei fattori energetici come il carburante .

Tra le nuove previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: è previsto il cosiddetto “bonus carburante”, ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.

In capo all’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’articolo 95, Tuir.

L’articolo 2, D.L. 21/2022 stabilisce infatti che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986”.

 

Benefit detassato per i buoni carburante

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; a tal fine occorre comunque considerare che:

  • in deroga a tale principio, l’articolo 51, comma 2, Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • il successivo comma 3 individua nel valore normale il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51, Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si aggiunge a tale limite generale di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).

Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l’eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l’intero importo del buono erogato.

Per l’applicazione di tale previsione si ricorda che:

  • si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
  • a differenza di altre ipotesi di benefit che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, letteralmente i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente (il ché risulta ragionevole in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di valutare quanto erogare, anche in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro);
  • la norma si riferisce alle “aziende private” escludendo quindi il settore pubblico. Non è chiaro se detta previsione può essere estesa al caso in cui il datore di lavoro è un professionista (letteralmente la risposta dovrebbe essere negativa, ma non avrebbe alcun senso escludere tale ipotesi).

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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