Nell’ambito del Decreto Sostegni ter convertito in Legge ha trovato allocazione la riapertura dei termini per i versamenti dovuti dai contribuenti decaduti dalla Rottamazione ter e dal Saldo e Stralcio che non hanno eseguito i pagamenti delle rate scadute nel 2020 e 2021.

I nuovi termini dei versamenti sono fissati al 2 maggio 2022, 1° agosto 2022 e al 30 novembre 2022 a seconda della scadenza originaria.

 

Scadenza originaria Nuova scadenza
Rate scadute nel 2020 2 maggio 2022
Rate scadute nel 2021 1° agosto 2022
Rate in scadenza nel 2022 30 novembre 2022

 

L’introduzione nel decreto Sostegni ter dell’art. 10-bis ha permesso la modifica dell’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, con la conseguente riapertura dei termini 2020 e 2021 di rottamazione e nuova efficacia della definizione.

Per il 2022 invece l’intervento normativo ha solo differito il termine ultimo per rendere valida la definizione con rottamazione :

 

Scadenza originaria Nuove scadenze alternative
28 febbraio 2022 Alla scadenza

Entro i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza

In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022

31 maggio 2022
1° agosto 2022
30 novembre 2022

 

Le scadenze con tolleranza saranno quindi le seguenti:

 

Scadenza originaria Nuova scadenza Nuova scadenza con tolleranza
Rate scadute nel 2020 2 maggio 2022 9 maggio 2022
Rate scadute nel 2021 1° agosto 2022* 8 agosto 2022*
Rate in scadenza nel 2022 30 novembre 2022 5 dicembre 2022
*si presume che tale scadenza venga assorbita dall’automatica proroga al 22 agosto 2022

 

Come si evince dalla tabella che precede resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.

Il versamento rottamazione potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all’atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle entrate ovvero nella propria area riservata.

 

 

  Si ricorda che per effetto del Decreto Sostegni che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultano stralciati anche quelli facenti parte della Rottamazione ter sempre nel caso in cui i beneficiari siano:

– persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

Va infine sottolineato che la L. 25/2022 ha anche stabilito che le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso dei termini inizialmente stabiliti saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente versate, resteranno acquisite.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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