L’INPS, con la Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per beneficiare del “Super Bonus occupazione” per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito “Garanzia Giovani”.

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’agevolazione, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali: contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

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