Per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, l’art.17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n.633/1972, nel testo riformulato dal D.Lgs. n.24/2016, prevede l’obbligo di applicazione del reverse charge. La traslazione dell’obbligo d’imposta in capo al cessionario, applicabile dal 2 maggio 2016, è stata disposta in conformità alla facoltà prevista dall’art.199-bis della Direttiva n.2006/112/CE e si applicherà per le operazioni poste in essere sino al 31 dicembre 2018. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.21/E del 25 maggio 2016, ha fornito i primi chiarimenti sull’ambito applicativo del regime in esame, riguardanti sia il profilo oggettivo, sia quello soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’individuazione dei beni ai quali si applica il reverse charge deve essere effettuata sulla base di appositi codici della Nomenclatura combinata. In buona sostanza, non assume rilevanza la denominazione “commerciale”, ma la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata, segnatamente:

  • 9504 50 00, per le console da gioco;
  • 8471 30 00, per i tablet PC;
  • 8471 30 00, per i laptop.

Dal punto di vista soggettivo, estendendo l’ambito applicativo delle indicazioni già fornite dalla circolare n.59/E/2010 e n.36/E/2011 in riferimento alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per le nuove tipologie di beni oggetto di reverse charge, quest’ultimo si applica alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, mentre quelle poste in essere nei confronti di consumatori finali restano soggette al regime IVA ordinario, anche se il destinatario è un operatore economico. Si tratta di un’indicazione che risulta coerente sia con l’ampia facoltà concessa agli Stati membri in virtù dell’art.199-bis della Direttiva n.2006/112/CE, sia con la finalità perseguita dal meccanismo di inversione contabile, che è quella di contrastare i fenomeni di evasione fiscale che si verificano soprattutto nell’ambito delle frodi carosello e che, quindi, riguardano le transazioni effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio.

Sempre per ciò che riguarda il profilo soggettivo, sulla base del contenuto della risoluzione n.28/E/2012, l’Agenzia ha precisato che il cessionario è obbligato ad assolvere l’imposta anche se non stabilito o identificato ai fini IVA in Italia, previa pertanto apertura del numero di partita IVA mediante registrazione diretta o nomina del rappresentante fiscale.

Il reverse charge, per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, si applica a decorrere dal 2 maggio 2016, ma l’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei princìpi dello Statuto del contribuente, ha opportunamente precisato che sono fatti i salvi i comportamenti adottati dagli operatori anteriormente al 25 maggio 2016 (data di emanazione della circolare n.21/E/2016). Di conseguenza, il regime sanzionatorio di cui all’art.6, commi 9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. n.471/1997 si applica limitatamente alle violazioni relative alle cessioni effettuate a decorrere dal 25 maggio 2016.

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