Con alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del mese di febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere relativamente ad alcune questioni operative che interessano i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/14.
Di seguito si riassumono gli spunti più interessanti.
Partecipazione a rete-contratto
Con la risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia valuta il caso di un professionista forfettario che intende partecipare a una ”rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto” con lo scopo di gestire in comune la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti.
Nel caso di specie, un professionista sarà responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, addebitando proquota agli altri retisti le somme a questi riferibili, in funzione dell’utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile.
L’Agenzia ritiene che la partecipazione a una retecontratto, con le caratteristiche descritte, da parte di un professionista in regime forfetario non integri i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1, L. n. 190/2014 (ossia quella relativa al divieto di partecipazione in società); tale soluzione è, quindi, pienamente compatibile con l’utilizzo da parte dei professionisti del regime forfettario.
Somme incassate per errore
Con la risposta ad interpello 26 del 10 febbraio 2026, viene analizzata l’ipotesi relativa ad un professionista (medico che opera per conto di una Azienda Sanitaria Provinciale) che per errore ha incassato somme non spettanti, somme che nell’anno successivo ha provveduto a restituire.
L’Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).
Pertanto, l’incasso di una somma poi restituita comunque deve essere considerato per la verifica della soglia oltre la quale il contribuente fuoriesce dal regime forfettario.
Investimenti in start up innovative
Con la risposta ad interpello 29 del 10 febbraio 2026, si considera la possibilità per il contribuente forfettario di fruire dei benefici per gli investitori in start up innovative.
Ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative, l’articolo 29bis, D.L. 179/20 riconosce una detrazione IRPEF (che nella più parte dei casi è pari al 30% di quanto investito); l’articolo 2, L. n. 162/2024 stabilisce che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un corrispondente credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Per i contribuenti in regime forfettario si pongono dubbi in relazione alle spese che danno diritto a benefici in dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto all’interno di tale regime non è soggetto ad irpef, ma è interessato da tassazione sostitutiva.
L’Agenzia osserva che tale possibilità di conversione della detrazione in credito d’imposta trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario, i quali potranno utilizzare detto credito nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
