L’Agenzia delle Entrate con una consulenza giuridica del 6 settembre 2016 resa a Federalberghi si è espressa sul tema delle PRENOTAZIONI ONLINE di alloggi in strutture ricettive: hotel, bed and breakfast o immobili privati affittati per brevi periodi.

In tale parere si stabilisce che i servizi consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio hotel albergo o affittacamere sono da assoggettare ad IVA, sia nel caso la piattaforma online di prenotazione agisca in nome e per conto del destinatario finale del soggiorno, sia nel caso in cui agisca in nome e per conto dell’hotel (o struttura alberghiera, B&B, affittacamere, ecc.).

La giustificazione di tale trattamento è data dal fatto che i servizi resi dalle piattaforme online, anche se sono resi attraverso internet ed in modo automatizzato, non li qualificano come servizi resi tramite mezzi elettronici (come elencati nell’apposito regolamento dell’Unione Europea) e quindi non è applicabile il regime di tassazione semplificato (chiamato “MOSS”) cui possono beneficiare gli operatori e-commerce.

Trattasi invece di vera e propria intermediazione legata ad un bene fisico (l’immobile hotel o camera oggetto di prenotazione) e strettamente legata all’ubicazione dell’immobile stesso o dell’eventuale operatore economico (agenzia di viaggi) che effettua la prenotazione.

Questo chiarimento è molto importante nel definire correttamente la tassazione IVA applicabile alle prestazioni di servizi rese dai grandi portali online di prenotazioni hotel ed alberghiere, definendo anche correttamente i costi di intermediazione gravanti sul consumatore finale: i grandi portali quindi non potranno più applicare fee o diritti di prenotazione senza applicazione dell’IVA, bensì dovranno applicare l’imposta.

Articolo pubblicato su TTG ITALIA – L’ISOLA FISCALE

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu

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