Anche per il 2013 è dovuta l’Imu con riferimento agli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) ubicati in ciascun Comune.

In questi giorni il Governo ha dichiarato un impegno alla riduzione o all’eliminazione dell’Imu: si evidenzia comunque che tale intervento interesserà solo l’imposta dovuta per l’abitazione principale, mentre con ogni probabilità nessun intervento riguarderà l’imposta dovuta con riferimento agli altri immobili.

Di seguito si propongono le principali regole per la determinazione dell’Imu al fine di dar conto anche delle novità già introdotte dal 2013; si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibili dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti onde agevolare il calcolo dell’imposta e la predisposizione della dichiarazione Imu ove dovuta.

 

Versamenti

Il D.L. n.35/13 ha definito a regime le modalità per il calcolo dell’imposta:

entro il 17 giugno 2013

(il 16 è giorno festivo)

il contribuente è tenuto al versamento dell’acconto facendo riferimento alle aliquote pubblicate sul sito del Mef entro il 16 maggio 2013. In mancanza di tale pubblicazione i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (ossia occorrerà utilizzare le aliquote 2012);
entro il 16 dicembre 2013

il contribuente è tenuto al versamento del saldo sulla base delle aliquote approvate dai Comuni per il 2013 e pubblicate entro il 16 novembre 2013 sul sito del Mef. Tale versamento va fatto a conguaglio della rata di acconto (quindi ricalcolando sulla base delle nuove aliquote l’intera imposta annuale, scomputando quanto versato in sede di acconto a giugno). In caso di mancata pubblicazione delle nuove aliquote 2013 al 16 novembre saranno confermate anche per il 2013 le aliquote dell’anno precedente e quindi, anche il saldo come l’acconto, sarà versato facendo riferimento alle aliquote 2012.

È consentito (anche se sconsigliato, viste le numerose modifiche che riguardano tale tributo) il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2013.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24 (con utilizzo degli specifici codici tributo approvati dalla R.M. n.35/E/12). L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Aliquote

Le aliquote, come detto, sono deliberate dal Comune, comunque entro certi limiti:

  • l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06 per cento);
  • per l’abitazione principale e le relative pertinenze (su questo punto si attendono modificazioni) l’aliquota è fissata ad un livello inferiore ed è pari allo 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Peraltro, a favore dell’abitazione principale è prevista una detrazione (che va ripartita in quote eguali tra gli aventi diritto) di € 200, incrementabile di € 50 per ciascun figlio (anche non a carico) domiciliato e residente con i genitori;
  • l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento, con un esonero per i Comuni qualificati montani secondo l’elenco stilato dall’Istat, con specifiche deroghe per le Provincie di Trento e Bolzano;
  • Infine i Comuni posso differenziare l’aliquota per agevolare situazioni meritevoli. Questi aspetti vanno verificati nei regolamenti comunali.

aliquote

Range aliquota Imu

ordinaria 0,46% – 1,06%
Abitazione principale 0,2% – 0,6%
Rurali strumentali 0,1% – 0,2%

 

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

  • il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
  • l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
  • Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare l’Imu).

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

  • il nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto);
  • l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dell’appartamento);
  • la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
  • il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto).

 

Gli immobili interessati

L’Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori (si segnala che dal 2013 il moltiplicatore dei fabbricati di categoria catastale D è incrementato a 65).

 

Categoria catastale

Imu 2013

A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7

160

B

140

C/3 – C/4 – C/5

140

A/10 e D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.42/04.

 

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore Imu base per i terreni è 135 mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 

Imu 2013

Terreni agricoli

135

Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

110

Aree edificabili

Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Dichiarazione Imu

Il D.L. n.35/13 stabilisce anche un diverso termine per la presentazione della dichiarazione Imu: in luogo dei 90 giorni originariamente previsti, tale dichiarazione andrà resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Pertanto le variazioni intervenute nel corso del 2013 potranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2014; peraltro la circolare n.1/DF/13 ha precisato che:

il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013”.

La dichiarazione Imu deve essere resa su apposito modello ministeriale.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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